Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 emesso da un Comune nei confronti della contribuente proprietaria di aree. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato parimenti rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che l'avviso fosse privo dell'indicazione dei criteri di determinazione del valore venale delle aree e della delibera comunale o di atti equivalenti che fissassero valori o criteri; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile; 3) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il giudice d'appello non avesse valutato vincoli idrogeologici, oneri di urbanizzazione, oneri di mitigazione del rischio e crisi del mercato immobiliare ai fini della determinazione del valore venale; 4) violazione della disciplina sul cumulo giuridico delle sanzioni, lamentando che la corte territoriale, avendo riunito gli appelli relativi a due annualità, avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato orientamenti consolidati sulla sufficienza della motivazione dell'avviso IMU quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; ha escluso la nullità per motivazione apparente perché la sentenza impugnata rendeva percepibile il percorso logico-giuridico; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo in presenza di doppia conforme, poiché non erano state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; ha respinto il quarto motivo osservando che il cumulo giuridico delle sanzioni deve essere richiesto nel giudizio di merito e riproposto in cassazione solo se già dedotto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale denunciata nei primi e quarto motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto per la lamentata motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle sentenze di merito.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; l'allegazione di atti richiamati riguarda solo quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato insieme alle norme sull'IMU quale base della doglianza sulla motivazione dell'atto impositivo.
art. 11, D.Lgs. 504/1992
richiamato quale disciplina dell'accertamento in materia di imposta immobiliare, nel contesto del motivo sulla motivazione dell'avviso.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997
il cumulo giuridico delle sanzioni può essere chiesto solo nel corretto iter processuale e va dedotto nel giudizio di merito per poter essere riproposto in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata della controversia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 7, L. 212/2000
nel richiamo giurisprudenziale, l'obbligo di allegazione degli atti presupposti o richiamati riguarda solo quelli necessari a comprendere le ragioni dell'atto; sono esclusi gli atti irrilevanti o già legalmente conoscibili.
Massime di principio
- In materia di accertamento IMU/ICI, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi sul quantum; non è necessario riprodurre o allegare tutti gli atti richiamati, ma solo quelli davvero necessari a rendere comprensibile la ragione della pretesa.
- Le delibere comunali o altri atti a contenuto normativo secondario, se pubblicati secondo le formalità di legge, non devono essere necessariamente allegati all'avviso di accertamento, perché sono giuridicamente conoscibili.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione; se il percorso logico-giuridico è comprensibile, il vizio non sussiste.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie non può essere introdotto per la prima volta in cassazione: deve essere richiesto nel giudizio di merito e, se del caso, riproposto nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, le ulteriori conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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