Cassazione Penale, Sentenza n. 22953/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizi di motivazione e inosservanza di legge: si contestava che la Corte d'appello avesse integralmente richiamato la motivazione di primo grado senza esercitare un vaglio critico sui mezzi di prova (dichiarazioni della persona offesa e documenti/assegni), mancata verifica del conto corrente e dei numeri degli assegni, contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa non valutate, insufficiente scrutinio sulla reale destinazione degli assegni (se relativi al debito o a rapporti terzi), errore nell'esclusione della natura contrattuale delle somme (vendita promessa) e censura per rigetto immotivato delle circostanze attenuanti generiche e per eccessiva severità della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'appello (doppia conforme) che si era richiamata alla decisione del tribunale e aveva adottato gli stessi criteri di valutazione delle prove. La Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606, lett. e) c.p.p.), osservando che non compete alla Cassazione rivedere la valutazione probabilistica e la scelta tra versioni contrastanti, salvo omissioni o manifesta illogicità della motivazione, che non sono emerse. È stato inoltre affermato che il superamento del tasso soglia era stato accertato con consulenza tecnica e che la fonte dichiarativa era corroborata da ampia documentazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione sulle doglianze attinenti alla motivazione: la censura deve essere desumibile dalla sentenza impugnata e non può consistere in una semplice revisione critica del materiale probatorio; riguarda vizio di motivazione interno all'atto (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza)
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Imposto l'onere di specificità nella formulazione delle censure in Cassazione: la parte non può proporre censure generiche o alternative che richiedano alla Corte di scegliere il vizio tra più ipotesi non ben articolate
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato la distanza della pena inflitta dal minimo edittale richiamando la gravità del reato, durata della condotta e tasso di interesse praticato
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando l'elemento preponderante della gravità del reato e la non apprezzabilità positiva degli elementi favorevoli indicati dalla difesa
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per responsabilità dell'autore del ricorso per inammissibilità determinata da colpa; la Corte ha disposto il versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: le critiche sulla mera valutazione della prova o sulla prevalenza accordata a determinate fonti dichiarative sono inammissibili se non accompagnate da chiari profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale interna alla sentenza impugnata
- La doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si richiamano e seguono gli stessi criteri) rafforza la tenuta della decisione di merito e rende più difficile la censura in Cassazione
- Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario indicare con precisione i passaggi della sentenza ritenuti contraddittori o illogici; non è sufficiente prospettare alternative ricostruttive dei fatti
- In casi che coinvolgono valutazioni tecniche (es. calcolo del tasso usurario), la mancata prova di qualche documento non invalida automaticamente la valutazione di merito se il complesso probatorio e la consulenza tecnica concordano sul superamento della soglia
- Sul diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti decisivi; è sufficiente che motivi richiamino i fattori considerati rilevanti senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa
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