Ordinanza n. 3120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. II, concernente l'ordine di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio - Latina che non aveva accolto la tutela richiesta in relazione all'ordine di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della strada. Dal testo dell'ordinanza d'appello non risultano specificamente riportati i motivi di censura dedotti in primo grado o nell'appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora propri della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria, i motivi dedotti in primo grado non presentassero prima facie profili di fondatezza, rimettendone comunque l'adeguato esame al TAR nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l'appellante aveva già ottenuto la restituzione della patente di guida e che prevalevano le esigenze dell'Amministrazione di consentire l'utilizzo di mezzi a motore soltanto a soggetti effettivamente in grado di guidare dopo i previsti accertamenti psicofisici. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri, in favore delle Amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
ordine di sottoporsi alla visita medica
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordine amministrativo di sottoporsi agli accertamenti psicofisici per la guida; l'ordinanza cautelare valorizza l'esigenza di subordinare l'utilizzo dei mezzi a motore all'accertamento dell'effettiva idoneità psicofisica.
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la domanda può essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, i motivi dedotti non presentino prima facie profili di fondatezza, ferma la piena valutazione delle censure nella fase di merito.
- In materia di accertamento dei requisiti psicofisici per la guida, il periculum in mora deve essere valutato anche considerando l'interesse pubblico a consentire l'utilizzo di mezzi a motore soltanto a soggetti la cui effettiva idoneità sia stata verificata mediante gli accertamenti previsti dalla legge.
- La restituzione della patente intervenuta prima della decisione cautelare riduce o esclude il pregiudizio attuale dedotto dall'interessato e può concorrere al rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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