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Ordinanza

Ordinanza n. 509/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale emesso in data 3.7.2023 dalla Prefettura di Lecco (cod. pratica -OMISSIS-), notificato unicamente al datore di lavoro in data 31.7.2023.

Giustizia amministrativa202302335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 3 luglio 2023 con cui la Prefettura di Lecco ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, notificato soltanto al datore di lavoro. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né la situazione sostanziale e processuale sopravvenuta successivamente alla proposizione della domanda. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione di eventuali esigenze istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione documentati chiarimenti aggiornati sui fatti, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla vicenda, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e necessità istruttorie; il Ministero dell'Interno deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione relativa all'interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse processuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti e oscurare le generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come disinteresse inequivoco e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel quadro delle norme processuali applicabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di elementi fattuali non aggiornati o di documentazione amministrativa mancante, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico del ricorrente, per verificare l'attualità dell'interesse e le sopravvenienze, sia a carico dell'amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La dichiarazione di permanenza dell'interesse richiesta dal giudice non definisce anticipatamente l'esito del giudizio, ma costituisce un adempimento processuale finalizzato a consentire la calendarizzazione e la decisione consapevole della controversia; l'inerzia può tuttavia produrre conseguenze sull'interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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