Ordinanza n. 509/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale emesso in data 3.7.2023 dalla Prefettura di Lecco (cod. pratica -OMISSIS-), notificato unicamente al datore di lavoro in data 31.7.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 3 luglio 2023 con cui la Prefettura di Lecco ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, notificato soltanto al datore di lavoro. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né la situazione sostanziale e processuale sopravvenuta successivamente alla proposizione della domanda. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione di eventuali esigenze istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione documentati chiarimenti aggiornati sui fatti, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla vicenda, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e necessità istruttorie; il Ministero dell'Interno deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione relativa all'interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse processuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti e oscurare le generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come disinteresse inequivoco e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel quadro delle norme processuali applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di elementi fattuali non aggiornati o di documentazione amministrativa mancante, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico del ricorrente, per verificare l'attualità dell'interesse e le sopravvenienze, sia a carico dell'amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
- La dichiarazione di permanenza dell'interesse richiesta dal giudice non definisce anticipatamente l'esito del giudizio, ma costituisce un adempimento processuale finalizzato a consentire la calendarizzazione e la decisione consapevole della controversia; l'inerzia può tuttavia produrre conseguenze sull'interesse attuale alla decisione.
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