Sentenza n. 473/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n° 512 del 08-08-2025 del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, ricevuta a mezzo PEC in data 21 agosto 2025, di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato dell’appalto di cui alla “Procedura aperta dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei Comuni di Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese” - Codice CIG: B5F5484FF1; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi in particolare, i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione poi resa definitiva; - la lex specialis di gara per la subordinata ipotesi descritta nel ricorso; oltre poi al contratto, ove già stipulato, del quale si domanda la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. e il relativo subentro; - con riserva di separata azione ex art. 30 c.p.a.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Civelli Costruzioni S.r.l. il 23 ottobre 2025: per l’annullamento - di tutti i provvedimenti ed atti impugnati dalla ricorrente principale, con particolare riferimento alla determinazione n° 512 dell’8.8.2025 del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, nella sola parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso di assegnare all’RTI Civelli n. 5 (cinque) punti per il criterio A.5 (“STRUTTURA ORGANIZZATIVA APPALTATORE”) dell’offerta tecnica e n. 8 (otto) punti per il criterio C (“GESTIONE DELLA SICUREZZA”), per le ragioni esposte nel ricorso; - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o comportamento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o comportamenti, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali delle sedute di valutazione delle offerte tecniche, nella sola parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso di assegnare all’RTI Civelli n. 5 (cinque) punti per il sub-criterio dell’offerta tecnica A.5 (“STRUTTURA ORGANIZZATIVA APPALTATORE”) e n. 8 (otto) punti per il criterio C (“GESTIONE DELLA SICUREZZA”), per le ragioni esposte nel ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Neocos s.r.l. il 7 novembre 2025: - della nota in data 10.10.25 del Consorzio Est Ticino Villoresi, a firma del RUP Ing. Sara Crosta, recante “provvedimento di archiviazione dell’istanza di autotutela del 11.09.2025 e conferma di aggiudicazione” (doc. 23 ETV); - della disposizione di servizio n.1/RUP del 7.10.25, recante consegna dei lavori all’aggiudicatario, e del “processo verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza”, prodotti in giudizio dal Consorzio ETV in data 13.10.25 (docc. 25 e 26 ETV).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per la costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona, successiva conferma dell’aggiudicazione e consegna anticipata dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI Neocos, secondo classificato con uno scarto di 2,16 punti, ha impugnato l’aggiudicazione al RTI Civelli, deducendo: l’illegittima attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai criteri A.2, A.5 e D.1; l’insussistenza o l’erronea utilizzazione dei requisiti di qualificazione del raggruppamento aggiudicatario; l’illegittima cooptazione di Tecnobuilding, ritenuta in possesso della qualificazione SOA OS35 e quindi da includere nella compagine associativa; l’omessa indicazione o l’insufficiente chiarimento del subappalto necessario per la categoria OS35; l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per le dichiarazioni relative alla certificazione ex art. 17 l. 68/1999; nonché, con motivi aggiunti, l’illegittimità della conferma dell’aggiudicazione e della consegna dei lavori in via d’urgenza. Il RTI Civelli ha proposto ricorso incidentale per ottenere ulteriori 13 punti sui criteri A.5 e C. Il ricorrente ha inoltre domandato, in caso di annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fosse parte necessaria atipica ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, ma non amministrazione resistente, poiché l’atto impugnato era stato adottato esclusivamente dal Consorzio ETV; per tale ragione il Ministero non è stato gravato delle spese. Nel merito, il Collegio ha escluso l’esistenza di false dichiarazioni o grave illecito professionale: la cooptazione di Tecnobuilding era espressa, riguardava una quota di lavori OG8 entro il limite del 20% e il RTI aggiudicatario possedeva autonomamente i requisiti per la categoria prevalente. Le quote dichiarate dagli associati coprivano l’86,40% della categoria OG8 e la quota residua del 13,60% era legittimamente riferibile alla cooptata. Il riferimento all’“appalto qualificante” è stato qualificato come mero refuso, poiché dall’offerta risultava la volontà di subappaltare integralmente la categoria OS35; il nominativo del subappaltatore poteva essere indicato successivamente. È stato ritenuto legittimo anche il soccorso istruttorio relativo alla dichiarazione d’impegno concernente la certificazione ex art. 17 l. 68/1999, trattandosi di documento non integrante l’offerta tecnica o economica e non essendo la relativa omissione sanzionabile con l’esclusione in violazione del principio di tassatività. Quanto ai punteggi on/off, il sindacato giudiziale è stato limitato all’accertamento della sussistenza dell’elemento richiesto. Il motivo sul criterio A.2 è stato accolto solo quanto all’attribuzione di un punto per la presenza in azienda da almeno due anni del direttore di cantiere, poiché il disciplinare non imponeva una presenza ininterrotta e consentiva di considerare i precedenti periodi lavorativi presso la società allora denominata Cerutti Lorenzo. Sono state invece respinte le censure relative ai tre punti per l’esperienza in opere idrauliche, non adeguatamente comprovata con la documentazione prescritta, e alla valutazione del direttore di cantiere del RTI Civelli, adeguatamente documentata. Le censure sul criterio A.5 sono state respinte: il punteggio contestato non era stato attribuito neppure al RTI Civelli e il disciplinare non imponeva che il Project Manager fosse dipendente dell’impresa; era sufficiente l’impegno del professionista esterno. È stata altresì ritenuta idonea la firma digitale del contratto di avvalimento, senza necessità di marcatura temporale, essendo incontestata la conformità del documento alle Linee guida. Il motivo sul criterio D.1 è stato respinto perché il RTI Civelli aveva documentato le esperienze BIM e i professionisti coinvolti, mentre il RTI Neocos aveva indicato nominativi diversi da quelli risultanti dalla documentazione prodotta. La consegna anticipata dei lavori è stata ritenuta legittima: il Consorzio aveva motivato l’urgenza con la necessità di rispettare la stagione irrigua 2026 e le tempistiche PNRR, evitando un grave danno all’interesse pubblico e la perdita di finanziamenti europei. L’attribuzione del punto aggiuntivo al RTI Neocos non superava comunque la prova di resistenza: il RTI restava secondo classificato, con 74,60 punti contro i 75,76 del RTI Civelli. Sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e subentro. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR
Le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR sono parti necessarie atipiche, ma non assumono per ciò solo la qualità di amministrazioni resistenti o controinteressati; l’amministrazione resistente resta quella che ha adottato l’atto impugnato.
art. 49 c.p.a.
È richiamato dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022 per consentire la partecipazione al giudizio delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
art. 68, comma 12, d.lgs. 36/2023
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati
La cooptazione consente di indicare un’impresa qualificata anche per categorie diverse da quelle richieste, purché i lavori affidatile non superino il 20% dell’importo complessivo e il concorrente principale possieda autonomamente i requisiti richiesti; la cooptata non acquisisce lo status di concorrente.
art. 30, comma 4, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando
Conferma la disciplina della cooptazione e il limite del 20% dei lavori eseguibili dall’impresa cooptata.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
La contestata falsa dichiarazione o falsa documentazione non è stata ravvisata, poiché le dichiarazioni del RTI aggiudicatario sulla cooptazione erano coerenti con il quadro normativo e con la qualificazione posseduta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Non è stato configurato il grave illecito professionale, in assenza di condotte false o decettive imputabili al RTI aggiudicatario.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale, nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto
L’attestazione SOA nelle categorie e classifiche adeguate costituisce la prova necessaria e sufficiente dei requisiti speciali e abilita all’esecuzione dei lavori.
art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023
In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
Le quote e le lavorazioni eseguite dai singoli componenti del raggruppamento devono essere specificate nell’offerta; la quota residua può essere riferita alla cooptata nei limiti normativi.
art. 119 d.lgs. 36/2023
Il subappalto necessario consente di eseguire tramite soggetti qualificati le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria quando il concorrente non possiede la relativa qualificazione; in gara deve essere indicata la volontà di subappaltare le lavorazioni.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
Integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante ... con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica
Il soccorso istruttorio è ammesso per omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa, purché non riguardino l’offerta tecnica o economica e non rendano incerta l’identità del concorrente.
art. 17 l. 68/1999
Le imprese ... qualora partecipino a bandi per appalti pubblici ... sono tenute a presentare preventivamente ... la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola ... pena l’esclusione
La causa di esclusione riguarda la mancata dichiarazione di regolarità, mentre la dichiarazione d’impegno alla successiva trasmissione della certificazione, richiesta dal disciplinare, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio.
art. 104 d.lgs. 36/2023
La controversia ha riguardato l’utilizzo dell’avvalimento premiale per il Project Manager; il giudice ha ritenuto sufficiente l’impegno del professionista esterno quando la lex specialis non impone che la figura sia dipendente dell’impresa.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005
La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida
La firma digitale conferisce al documento informatico efficacia probatoria e forma scritta; la data opponibile ai terzi dipende dalla conformità alle Linee guida, non necessariamente dall’apposizione di una marca temporale.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni
La consegna anticipata è legittima quando adeguatamente motivata; l’esecuzione d’urgenza è obbligatoria o consentita nei casi previsti, tra cui il grave danno all’interesse pubblico o il rischio di perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È la base normativa del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito speciale applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici e il ricorso incidentale.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande di inefficacia del contratto e di subentro sono state respinte in conseguenza del rigetto delle censure contro l’aggiudicazione.
Massime di principio
- La cooptazione ex art. 68, comma 12, d.lgs. 36/2023 è utilizzabile quando il concorrente o il raggruppamento principale possiede autonomamente i requisiti richiesti dal bando; l’impresa cooptata può eseguire lavori entro il limite del 20% dell’importo complessivo, non acquisisce lo status di concorrente e non può assumere quote di partecipazione, prestare garanzie o subappaltare le lavorazioni affidatele.
- Nel raggruppamento temporaneo, la somma delle quote di esecuzione dichiarate dai concorrenti può non raggiungere il 100% quando la quota residua, entro il limite del 20%, è legittimamente affidata a un’impresa cooptata ai sensi dell’art. 68, comma 12, d.lgs. 36/2023.
- Il subappalto necessario per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria richiede che il concorrente indichi nell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare, ma non necessariamente il nominativo del subappaltatore; un riferimento terminologico erroneo all’“appalto qualificante” può essere interpretato come mero refuso quando dal complesso dell’offerta risulta inequivocabilmente la volontà di subappaltare le lavorazioni.
- Nei criteri di valutazione on/off, privi di margini di discrezionalità tecnica, il sindacato del giudice amministrativo consiste nell’accertare la concreta sussistenza dell’elemento cui la lex specialis collega il punteggio; il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando i criteri siano predeterminati con chiarezza.
- Quando la lex specialis richiede la presenza in azienda del professionista per un determinato periodo ma non specifica la necessità di continuità o di permanenza nell’ultimo arco temporale, il requisito può essere integrato mediante la considerazione di precedenti periodi lavorativi presso la medesima impresa, anche se operante con una diversa denominazione sociale.
- Il soccorso istruttorio può sanare la mancata produzione di documentazione amministrativa concernente requisiti o dichiarazioni non costitutivi dell’offerta tecnica o economica, anche quando la lex specialis preveda l’esclusione, se tale previsione contrasta con la tassatività delle cause di esclusione; la consegna anticipata dei lavori è legittima se sorretta da motivazione specifica riferita a esigenze oggettive, al rispetto di scadenze di interesse pubblico o al rischio di perdita di finanziamenti europei.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →