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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 501/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 384/2024, pubblicata in data 25 marzo 2025, notificata il 26 marzo 2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 501/2025 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto all’Amministrazione di riconoscere alla docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante la notifica del titolo, il Ministero non aveva compiuto alcun adempimento e che era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto quindi l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 26 marzo 2025, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 18 febbraio 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre al Ministero l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale obbligata al pagamento.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza del giudice ordinario, da eseguire, prevedeva il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale rimasta inerte nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al titolo entro un termine assegnato con la decisione, anche quando l’adempimento consista nell’attribuzione di un beneficio economico mediante una specifica modalità amministrativa.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di compiere, quale ausiliario del giudice, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice già inserito nella relativa struttura, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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