Sentenza del 08/03/2016 n. 2201 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Effetto costitutivo - Sussiste - Art. 28 del d.lgs. 175/2014 - Norma di natura sostanziale - Norma non retroattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un accertamento tributario notificato nei confronti di una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese. Il ricorrente ha contestato la possibilità di considerare ancora esistente la società e di emettere validamente atti impositivi nei suoi confronti, nonché l'applicazione retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che posticipa di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti relativi a tributi, sanzioni e interessi.
La decisione
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce, in linea generale, l'estinzione della persona giuridica con effetto costitutivo. I debiti della società, compresi quelli tributari, si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 è stato qualificato come norma sostanziale, perché incide sulla capacità della società cancellata e sugli effetti dell'estinzione; pertanto non può essere applicato retroattivamente. La disposizione opera solo per le società che abbiano richiesto la cancellazione dopo l'entrata in vigore della norma. Ne consegue che, per le cancellazioni anteriori, l'estinzione è immediata e gli atti impositivi successivi non possono essere validamente indirizzati alla società estinta.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma posticipa per cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria esclusivamente ai fini degli atti tributari e contributivi. Avendo natura sostanziale, incide sulla capacità della società cancellata e non può essere applicata retroattivamente.
Art. 2495 del codice civile
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e determina l'estinzione della società di capitali. I creditori possono rivalersi sui soci nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina normalmente la sua estinzione immediata, salvo disposizioni speciali applicabili.
- Gli atti tributari emessi dopo l'estinzione devono essere valutati alla luce della data di richiesta della cancellazione e della normativa vigente in quel momento.
- Una norma che incide sulla capacità giuridica o fiscale della società estinta è sostanziale e, in assenza di un'espressa previsione, non è retroattiva.
- L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 tutela l'efficacia degli atti fiscali solo per le società la cui cancellazione sia stata richiesta dopo l'entrata in vigore della norma.
- Dopo l'estinzione, gli eventuali debiti sociali possono trasferirsi ai soci, ma la responsabilità di questi ultimi è limitata alle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione.
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