Ordinanza n. 1526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare dell’ente sottoposto a controllo giudiziario
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia deducendo censure riferite anche alla prosecuzione del controllo giudiziario. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure dell’Amministrazione, comprese quelle concernenti la prosecuzione del controllo giudiziario, necessitassero di un approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi individuato, allo stato, quale misura cautelare più adeguata la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’appello cautelare è stato accolto limitatamente a tale statuizione, senza una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure né sulla domanda cautelare nel merito. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice d’appello, quando la controversia richiede un approfondimento nella sede di merito, di adottare quale misura cautelare la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in appello cautelare, anche se riferite alla prosecuzione di una misura di controllo giudiziario, richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il Consiglio di Stato può non definire immediatamente la controversia cautelare e individuare nella sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR la misura cautelare più adeguata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito costituisce una misura cautelare autonoma rispetto alla sospensione o alla conferma degli effetti dell’ordinanza impugnata e può essere disposta quando l’esigenza di tutela non è adeguatamente valutabile senza un esame pieno della controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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