Sentenza del 24/09/2018 n. 2796 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Appello - Individuazione generica delle situazioni concretamente impugnate - Specifiche ragioni del gravame - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio contestava la deducibilità di 135.000 euro di costi di sponsorizzazione e la relativa IVA, ritenendo le spese non provate, non inerenti, antieconomiche e caratterizzate da incongruenze nelle fatture, nei contratti e nella documentazione dei pagamenti. L'appello chiedeva la conferma integrale degli avvisi e sosteneva che le motivazioni della sentenza di primo grado fossero errate. I contribuenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio si sarebbe limitato a richiamare le difese già svolte senza formulare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo violati l'art. 342 c.p.c. e l'art. 53 del D.Lgs. 546/1992. L'atto di appello individuava le statuizioni contestate, ma non contrapponeva argomentazioni specifiche alle motivazioni della sentenza di primo grado e si limitava sostanzialmente a riprodurre le difese già formulate. Le censure di merito sono state inoltre ritenute generiche, duplicate e prive di adeguato valore probatorio. L'appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello tributario deve indicare specificamente le ragioni per cui la sentenza di primo grado sarebbe errata, confrontandosi con la sua motivazione. Non è sufficiente riproporre le difese già svolte o manifestare genericamente il dissenso dalla decisione.
Art. 342 c.p.c.
L'appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
Il gravame deve contenere una critica concreta alle statuizioni e alle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera individuazione delle parti contestate non basta.
Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973
Richiamato dall'Amministrazione come base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su elementi presuntivi relativi a maggiori redditi o costi non riconosciuti.
Art. 54 del DPR 633/1972
Richiamato per il recupero dell'IVA relativa alle fatture ritenute non documentate o non riferibili a operazioni effettivamente provate.
Art. 109 del DPR 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi.
La deducibilità dei costi richiede effettività, documentazione e inerenza all'attività d'impresa. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, una spesa manifestamente sproporzionata rispetto ai ricavi può costituire indice di antieconomicità e giustificare il disconoscimento, salvo adeguata prova contraria.
Art. 5 del DPR 917/1986 (TUIR)
Richiamato per imputare ai soci, in proporzione alle rispettive quote, il maggior reddito accertato in capo alla società di persone.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Richiamato dall'Ufficio per chiedere la condanna dei contribuenti alle spese di lite; nel caso concreto le spese sono state invece compensate.
Cassazione, sentenza n. 16/2000
Il giudizio di appello è una revisione della decisione precedente e non un nuovo giudizio; il giudice può esaminare soltanto le questioni dedotte mediante motivi specifici.
Cassazione, ordinanza n. 3433/2012
Richiamata dall'Ufficio in relazione ai criteri di riconoscimento fiscale delle spese di sponsorizzazione, con particolare attenzione alla loro effettività, inerenza ed economicità.
Cassazione, sentenza n. 28075/2009
L'Amministrazione può dubitare della veridicità delle operazioni e fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; in tal caso il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata.
Cassazione, sentenza n. 3340/2013
Richiamata dai contribuenti sul tema dell'inerenza delle spese di sponsorizzazione, ma ritenuta dall'Ufficio non automaticamente applicabile in assenza di prova del collegamento tra la spesa e l'attività d'impresa.
Cassazione, sentenza n. 25100/2014
La deducibilità delle spese pubblicitarie richiede la dimostrazione dell'inerenza, della congruità e delle potenziali utilità per l'attività commerciale, anche future.
Cassazione, sentenza n. 24065/2001
Per le spese pubblicitarie il contribuente deve allegare e dimostrare le potenziali utilità o i vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità effettuata.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3650/2015
Il grado di specificità dei motivi di appello va parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata.
Una critica generica non è sufficiente quando la sentenza di primo grado abbia esaminato e confutato puntualmente le questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non basta indicare quali parti della sentenza si intendono contestare: occorre spiegare puntualmente perché le motivazioni del primo giudice sarebbero errate.
- La mera riproduzione delle difese o delle conclusioni già formulate in primo grado può determinare l'inammissibilità dell'appello, anche se l'atto contiene una richiesta di riforma della sentenza.
- I motivi di gravame devono essere correlati alla motivazione concreta della sentenza impugnata e confutarne i passaggi logici e giuridici essenziali.
- Per dedurre costi di sponsorizzazione o pubblicità è opportuno conservare contratti dettagliati, fatture coerenti, prova dei servizi svolti, documentazione dei pagamenti e dimostrazione del collegamento con l'attività d'impresa.
- L'antieconomicità non rende automaticamente indeducibile una spesa, ma può costituire un elemento presuntivo che impone al contribuente di fornire una giustificazione concreta, documentata e coerente.
- La crescita dei ricavi negli anni successivi può essere valorizzata come indizio di utilità della spesa, ma normalmente non sostituisce la prova dell'effettività, dell'inerenza e della corretta competenza fiscale del costo.
- Quando il reddito viene accertato nei confronti di una società di persone, il maggior reddito può essere imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo l'annullamento dell'accertamento societario.
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