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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24270/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per varie ragioni: Cobaj contestava la carenza di prove della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e l'omessa applicazione, da parte del giudice d'appello, di possibili cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), lamentando la genericità della motivazione. Gorica deduceva la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sua partecipazione all'associazione e al ruolo di corriere, l'omessa risposta a specifiche censure, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata motivazione sull'applicazione della recidiva. Sulaj ha proposto molteplici censure: illegittima dichiarazione di latitanza e quindi nullità degli atti (arti. 178 lett. c), 179, 295, 296 c.p.p.), vizio nella qualificazione del ruolo (art. 74 DPR 309/1990) e nell'affermazione dell'associazione, carenza di prove dei reati fine (capo 2 e 4), contraddizioni fattuali (es. espulsione/cessione lo stesso giorno), diniego delle attenuanti generiche e contestazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva. Alcuni difensori hanno anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite su questioni di diritto processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: quello di Cobaj per genericità e perché la rinuncia ad alcuni motivi di appello ha limitato la cognizione dell'appello; quelli di Sulaj congiuntamente per le ragioni esposte (in particolare il vizio di dichiarazione di latitanza è stato ritenuto non idoneo a travolgere il processo dato che l'imputato aveva effettiva conoscenza e aveva conferito procura speciale al difensore che aveva chiesto il rito abbreviato), e quello di Gorica per manifesta infondatezza e carenza di specificità (censure di fatto inammissibili in cassazione). La Corte ha ribadito che molte questioni sono di merito e insindacabili in sede di legittimità, che la valutazione delle attenuanti e della recidiva è discrezionale del giudice del merito e che la motivazione impugnata non presentava illogicità "ictu oculi". I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 comma 1

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'associazione e, in particolare per Sulaj, il ruolo di organizzatore sulla base di plurimi elementi fattuali che hanno evidenziato contributo stabile e determinante all'attività illecita.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 1

    Norma che disciplina i reati di traffico di stupefacenti (reati fini): la Corte ha confermato le condanne per i singoli episodi di trasporto e cessione ritenuti provati in fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Articolo richiamato in relazione alle cause di proscioglimento/non punibilità: la Cassazione ricorda che il giudice d'appello può applicare d'ufficio disposizioni liberatorie solo se vi sono elementi concreti che giustifichino tale soluzione; non è ammissibile una censura generica per mera omissione formale.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Criteri di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa e non alla rinnovata valutazione del merito; la motivazione deve essere manifestamente illogica "ictu oculi" per essere annullata.

  • Codice di procedura penale, artt. 178 lett. c), 179, 295, 296

    Norme sulla dichiarazione di latitanza e sulle nullità conseguenti: la Corte evidenzia che la nullità può essere assoluta o intermedia a seconda della concreta lesione della conoscenza effettiva dell'atto; se l'imputato ha effettiva conoscenza (es. procura speciale al difensore e richiesta di abbreviato) la nullità non travolge automaticamente il giudizio.

  • Codice penale, art. 133

    Disposizioni sulle circostanze attenuanti e loro valutazione: la decisione di riconoscere o meno attenuanti è rimessa al giudice del merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'esercizio della valutazione è discrezionale e fondata su elementi di personalità e fatti rilevanti, e il richiamo ai precedenti può essere sufficiente per escluderle.

  • Codice penale, art. 99

    Norme sulla recidiva: la Corte ricorda che la recidiva va contestata dal P.M. e che il giudice deve verificarne concretamente la rilevanza rispetto alla pericolosità del soggetto; il giudizio è di merito e non facilmente sindacabile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti le cui impugnazioni siano inammissibili; la Corte ha applicato tale sanzione.

Massime di principio

  • La rinuncia a specifici motivi di appello limita la cognizione del giudice d'appello e preclude poi al ricorrente di dedurre in Cassazione l'omessa motivazione su quelli rinunciati, salvo che siano emersi elementi concreti che impongano l'applicazione d'ufficio di cause liberatorie.
  • Le censure di merito (valutazione delle prove, ricostruzione fattuale, ruolo nell'associazione) sono difficilmente ammissibili in Cassazione: occorre dimostrare un'illogicità manifesta della motivazione, non una semplice difformità di valutazione.
  • La dichiarazione di latitanza può determinare nullità degli atti solo se ha impedito l'effettiva conoscenza del procedimento; se l'imputato ha avuto conoscenza (es. tramite procura al difensore che ha esercitato diritti processuali) la nullità può considerarsi sanata o non idonea a far travolgere l'intero procedimento.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva sono giudizi di fatto e discrezionali del giudice del merito: in assenza di una motivazione palesemente illogica, sono insindacabili in cassazione.
  • Per far valere in Cassazione vizi di motivazione è necessario contestare con specificità i passaggi logico-argomentativi della decisione; i richiami generici alla insufficienza probatoria o alla "mancata risposta" sono spesso inammissibili se non dettagliati con elementi concreti.

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