Sentenza n. 4608/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti della Conferenza Stato-Regioni e provvedimento regionale di individuazione degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti statali, concertativi e regionali concernenti la determinazione del tetto di spesa per dispositivi medici e l'individuazione degli importi posti a carico delle aziende fornitrici a titolo di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La Regione Veneto ha successivamente comunicato al Tribunale l'avvenuto pagamento, come richiesto dalla disposizione sopravvenuta.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, tale pronuncia potesse essere adottata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento o dell'accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché la Regione Veneto ha confermato l'avvenuto pagamento del 25 per cento degli importi richiesti, è venuto meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione costituisce il quadro normativo degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei provvedimenti regionali di individuazione degli importi dovuti; il testo non espone una specifica interpretazione dei singoli commi.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni considerati e, previa comunicazione regionale dell'accertamento del pagamento al TAR, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell'importo originariamente richiesto estingua l'obbligazione amministrativa e precluda ulteriori azioni giudiziarie, il pagamento integrale della quota prevista fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso relativo a tale obbligazione.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta può essere dichiarata soltanto dopo l'adempimento della specifica formalità richiesta dalla legge, consistente nella comunicazione al giudice dell'accertamento del pagamento da parte dell'amministrazione competente.
- In presenza dei presupposti legislativi per la definizione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto e dell'accertamento amministrativo dell'avvenuto versamento, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti originari.
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