Sentenza n. 555/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio giustizia amministrativa - sezione giurisdizionale n. -OMISSIS- (reg. ric. -OMISSIS-), resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia relativa all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione della precedente sentenza del CGARS ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio. In particolare, hanno sostenuto che la sentenza revocanda avesse omesso di considerare la deliberazione del Commissario ad acta, adottata con i poteri del Consiglio comunale, mediante la quale il lotto di loro proprietà e le aree limitrofe erano state ricomprese nella zona territoriale omogenea C.2.1 del nuovo PRG. Secondo i ricorrenti, tale scelta avrebbe comportato una deroga al limite di inedificabilità assoluta nella fascia di 200 metri dal perimetro del cimitero, ai sensi dell’art. 338, commi 4 e 5, del r.d. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della l. 166/2002. Hanno inoltre richiamato la mancata contestazione, da parte del Comune, di alcune circostanze fattuali dedotte nel giudizio di primo grado, invocando l’art. 64 c.p.a. Il presunto errore sarebbe consistito nell’affermazione della sentenza revocanda secondo cui dagli atti non risultava l’adozione di deliberazioni comunali di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Il Collegio ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso sul quale la sentenza non si sia pronunciata e avere un nesso causale diretto con la decisione. Non costituiscono invece errore revocatorio l’erronea interpretazione o valutazione dei fatti, il mancato approfondimento di una circostanza ritenuta decisiva o l’errore di giudizio. Nel caso concreto, non vi era stata né omessa pronuncia né falsa percezione degli atti: la sentenza revocanda aveva espressamente considerato la collocazione dei terreni nella zona C.2.1 del nuovo PRG, ritenendo tuttavia che tale circostanza non superasse l’assoluta inedificabilità derivante dal vincolo cimiteriale, prevalente sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili. La censura mirava quindi a contestare l’interpretazione e la valutazione giuridica delle risultanze processuali già compiute dal giudice d’appello, e non a correggere un errore percettivo revocatorio. Poiché il Comune non si è costituito, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiama il rimedio della revocazione nel processo amministrativo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio deve derivare da una falsa percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso non esaminato e presentare un nesso causale diretto con la decisione; non può consistere in un errore interpretativo o valutativo.
art. 64 c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa non contestazione di alcune circostanze fattuali, ma il giudice non ha accolto tale prospettazione ai fini della revocazione.
art. 338, commi 4 e 5, r.d. 1265/1934
Disciplina, per quanto rilevante nella vicenda, la possibilità di riduzione o deroga della fascia di rispetto cimiteriale.
art. 28, comma 1, lett. b), l. 166/2002
Ha modificato la disciplina della fascia di rispetto cimiteriale richiamata dai ricorrenti e dalla sentenza revocanda.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio richiede una pura e semplice falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti, e non può consistere in un’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
- La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando la circostanza asseritamente omessa sia stata comunque considerata dal giudice e la censura miri a contestare il significato giuridico o la rilevanza attribuitale nella decisione.
- L’omessa pronuncia può integrare errore di fatto revocatorio soltanto quando, esaminata la motivazione nel suo complesso, risulti che il punto controverso non sia stato esaminato; non ricorre tale vizio quando la decisione sul punto risulti implicitamente da un’affermazione decisoria incompatibile con la tesi della parte.
- Non costituiscono errore di fatto revocatorio il mancato approfondimento di una circostanza ritenuta decisiva o la dedotta erronea valutazione dei fatti, trattandosi di errori di giudizio eventualmente riconducibili all’errore di diritto.
- Il vincolo cimiteriale, in quanto derivante direttamente dalla legge statale, prevale sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili; la mera classificazione urbanistica di un’area in una zona edificabile non supera di per sé il limite di inedificabilità derivante dal vincolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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