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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48856/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'applicazione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) ma il Tribunale di sorveglianza rigettò l'istanza perché, pur risultando formalmente residente in Italia, viveva in Spagna e non aveva fornito indicazioni sulla data del suo rientro; la notifica dell'avviso di udienza era stata eseguita presso il difensore di fiducia dopo che la ricorrente non era stata rinvenuta al domicilio dichiarato. In cassazione la ricorrente ha contestato la nullità della notifica al difensore e la mancata conoscenza dell'udienza (violazione art. 161 c.p.p., artt. 111 e 117 Cost., art. 6 CEDU) e ha censurato la motivazione del Tribunale ritenendo che il suo allontanamento fosse per vacanza e che si fosse attivata al rientro per informarsi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., e ha richiamato l'obbligo previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. di indicare domicilio o elezione di domicilio quando si chiede una misura alternativa. Per la Corte la ricorrente, pur essendo stata contattata dai Carabinieri, non si è attivata per informarsi presso il difensore e, nonostante fosse rientrata prima dell'udienza, non ha dato indicazioni sul rientro; tali elementi legittimano la valutazione negativa del suo comportamento e la conclusione che si sia sottratta all'esecuzione. Conseguentemente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    L'art. 161, comma 4, autorizza la notifica presso il difensore di fiducia quando il destinatario non viene trovato al domicilio; la Corte ha ritenuto valida tale modalità di notifica nel caso in cui il condannato non risultasse rinvenibile nel domicilio dichiarato.

  • art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio con la domanda per misure alternative; la norma è interpretata come requisito finalizzato a garantire un domicilio certo per le notifiche e prevenire sottrazioni all'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese e possibile versamento a titolo di ammenda; la Corte lo ha applicato condannando la ricorrente a pagare le spese e Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • artt. 111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dalla ricorrente come profili di legittimità e garanzia processuale; la Corte ha ritenuto che, alla luce della validità della notifica e dell'obbligo di domicilio, non si sia verificata una violazione dei diritti invocati.

Massime di principio

  • Chi richiede misure alternative alla detenzione deve dichiarare o eleggere un domicilio certo (art. 677, comma 2-bis c.p.p.); l'omissione espone al rischio di inefficacia delle comunicazioni e di rigetto dell'istanza.
  • Se il destinatario non è rinvenuto al domicilio dichiarato, la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida; il soggetto ha l'onere di attivarsi con il proprio difensore se è stato informato di un atto giudiziario.
  • L'essere all'estero per vacanza non esime dall'obbligo di informarsi sul procedimento: la mancata comunicazione della data di rientro e l'inerzia possono essere considerate come volontà di sottrarsi all'esecuzione e incidere negativamente sulla concessione delle misure alternative.
  • In cassazione i vizi formali di notifica sono rilevanti solo se effettivamente idonei a privare la parte della conoscenza del procedimento; la prova dell'effettiva impossibilità di informarsi o di instaurare contatti con il difensore è determinante.
  • Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.

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