Cassazione Penale, Ordinanza n. 02586/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, condannato in primo grado per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011. La corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza assolvendolo limitatamente alla contestazione relativa all'associazione stabile con soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza, ma confermando la responsabilità per essersi allontanato dal Comune di residenza senza previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, essendo stato sorpreso in altro Comune. In cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) e b) c.p.p., sostenendo l'insussistenza o l'illogica motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, nonché l'erroneo diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e degli elementi istruttori, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta dettagliata, lineare e immune da vizi logici o giuridici sia con riguardo all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo del reato. Le doglianze sono state giudicate generiche e aspecifiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
In caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, integra la violazione penalmente rilevante l'allontanamento dal Comune di residenza senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza; la Corte ha ritenuto confermata questa residua contestazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere prospettato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La censura per violazione di legge è infondata quando mira, in realtà, a contestare la ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito.
art. 62-bis c.p.
È stata dedotta la violazione relativa al diniego delle attenuanti generiche, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile senza accoglimento della censura.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o delle prove sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua, lineare e immune da manifeste illogicità.
- Il ricorso è inammissibile per aspecificità quando le doglianze si limitano a contestazioni generiche e oppositive, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può essere integrata dall'allontanamento dal Comune di residenza senza il preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
- Il diniego delle attenuanti generiche, ove non sorretto da specifiche censure di diritto o da manifesta illogicità, non può essere utilmente rimesso in discussione in cassazione mediante una mera diversa lettura dei fatti.
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