Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà relative a una pena in cumulo. La difesa ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 50 e 80 ord. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il diniego fosse fondato solo sui precedenti penali e non su una completa valutazione dei progressi trattamentali e della condotta tenuta durante la detenzione. Il Tribunale aveva invece valorizzato la regolarità della condotta intramuraria ma anche l'incompletezza dell'osservazione inframuraria, la mancata piena emersione delle ragioni della devianza e una revisione critica solo parziale, ritenendo necessario proseguire l'osservazione prima dell'eventuale concessione di misure alternative, secondo un criterio di gradualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto, confermando l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il giudice di sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e non contraddittorio sul carattere ancora incompleto del percorso di risocializzazione e sulla necessità di proseguire l'osservazione inframuraria, anche alla luce dei numerosi precedenti penali del condannato. Le censure difensive miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, concedibile quando l'osservazione della personalità consenta di ritenere che la misura favorisca la rieducazione e prevenga la recidiva.
art. 50 ord. pen.
richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 80 ord. pen.
richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge ed illogicità/motivazione mancante o contraddittoria, ma la Corte osserva che le censure erano in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede che il processo di emenda del condannato sia significativamente avviato; non è necessario il ravvedimento pieno, ma deve emergere un'evoluzione della personalità successiva al fatto-reato compatibile con il reinserimento sociale e con la prevenzione della recidiva.
- La scelta tra le diverse misure alternative alla detenzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione essa è sindacabile solo per violazione di legge o per motivazione mancante, apparente, illogica o contraddittoria, non per una mera diversa lettura degli elementi fattuali.
- Il giudice di sorveglianza può negare l'accesso immediato a misure alternative quando ritenga l'osservazione inframuraria ancora incompleta e i progressi trattamentali insufficienti, purché la motivazione dia conto degli elementi valorizzati e del collegamento logico tra tali elementi e il diniego.
- La regolarità della condotta in carcere, da sola, non impone la concessione della misura alternativa se non è accompagnata da una valutazione positiva e sufficientemente matura del percorso di risocializzazione complessivamente considerato.
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