Cassazione Civile, Ordinanza n. 26483/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Gli accertamenti contestavano, in particolare, la deducibilità di alcuni costi e comportavano la rideterminazione del reddito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i soci della società estinta hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) hanno denunciato violazione degli artt. 132, n. 2, 156, comma 2, 161 e 287 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado dovesse essere dichiarata nulla perché erroneamente emessa nei confronti della società estinta; 2) hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la documentazione prodotta sulla deducibilità dei costi sostenuti per provvigioni corrisposte a un intermediario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto il contenuto della sentenza di primo grado né allegato il documento né indicato specificamente dove fosse reperibile negli atti; inoltre lo ha ritenuto infondato perché l'interpretazione della sentenza di primo grado spetta al giudice d'appello e, nel caso concreto, la CTR aveva logicamente ricostruito la decisione come rivolta ai soci, anche in considerazione della riassunzione del giudizio nei loro confronti dopo l'estinzione della società. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di una doppia conforme di merito, applicandosi anche al processo tributario i limiti alla deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre osservato che le circostanze relative all'inerenza dei costi erano comunque state esaminate dal giudice di appello e che i fatti dedotti attenevano alla valutazione probatoria di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, n. 2, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza di primo grado.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata per sostenere la nullità della decisione di primo grado.
art. 161 c.p.c.
Richiamato quale disposizione invocata nel primo motivo di ricorso.
art. 287 c.p.c.
Richiamato quale disposizione invocata nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma utilizzata per denunciare la violazione di legge con riguardo alla pretesa nullità della sentenza di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne limita l'operatività in presenza di doppia conforme e quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile salvo omesso esame di fatti decisivi non valutati in appello.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche al giudizio tributario di legittimità, ma non alle norme sull'appello del processo tributario.
art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi denuncia la nullità della sentenza di merito deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo o riproducendo le parti essenziali del provvedimento impugnato e indicando con precisione dove il documento sia rinvenibile negli atti di causa.
- L'interpretazione della sentenza di primo grado spetta al giudice d'appello, e il sindacato di legittimità può essere esercitato solo nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- In presenza di 'doppia conforme' di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi un fatto decisivo effettivamente non esaminato dai giudici di merito.
- Ai fini del vizio di omesso esame, il fatto decisivo deve costituire oggetto di prova nel giudizio di merito; non è sufficiente censurare la valutazione delle prove o sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deducibilità di un costo ai fini fiscali è questione rimessa alla valutazione del giudice di merito, che sceglie liberamente tra le risultanze probatorie quelle ritenute più attendibili e concludenti, salvo i limiti stabiliti dalla legge.
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