Sentenza n. 12013/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 23483 del 25 marzo 2025 (doc. 1), pubblicata con comunicazione al personale n. 25/2025 del 1° aprile 2025 (doc. 2), nella parte in cui stabilisce di destinare ai candidati risultati idonei nella graduatoria dello scrutinio alla qualifica di condirettore per l’anno 2021 la totalità dei posti disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore per gli anni 2022, 2023 e 2024 (sette posti per ciascuno dei suddetti anni); nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera Consob n. 23483 del 25 marzo 2025, nella parte in cui ha destinato tutti i sette posti annui disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore negli anni 2022, 2023 e 2024 agli idonei della graduatoria dello scrutinio 2021 per la qualifica di condirettore
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la scelta della Consob di coprire integralmente i posti disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore negli anni 2022, 2023 e 2024 mediante lo scorrimento della graduatoria degli idonei alla procedura di avanzamento 2021. Hanno sostenuto che l'art. 144 del nuovo Regolamento del personale consentisse di destinare a tale graduatoria soltanto cinque posti annui, imponendo di riservare i restanti due posti annui a nuove procedure di avanzamento secondo il nuovo sistema. Sono stati dedotti: la violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 145, 147 e 148 del nuovo Regolamento, per erronea interpretazione della disciplina transitoria; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sproporzionalità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento. In via preliminare, la Consob aveva eccepito la tardività del ricorso quanto a due ricorrenti e il Collegio aveva sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo per possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso collettivo, ritenendo che l'utilità perseguita dai ricorrenti fosse l'indizione di una nuova procedura di avanzamento e la conseguente chance di parteciparvi, interesse comune a tutti e non confliggente, anche se i posti disponibili erano inferiori al numero dei ricorrenti. Ha quindi applicato il criterio della ragione più liquida e non ha esaminato l'eccezione di tardività, poiché il ricorso era infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo interpretando l'art. 144 nel senso che il comma 1 impone una soglia minima di cinque posti annui da coprire mediante la graduatoria 2021, mentre il comma 2 impone una soglia complessiva minima di sette passaggi annui, senza prescrivere che i posti eccedenti i cinque siano necessariamente coperti mediante nuove procedure. La Consob disponeva quindi di discrezionalità nella scelta della fonte di copertura e poteva destinare tutti i sette posti alla graduatoria 2021. Gli artt. 145, 147 e 148 non rendevano obbligatoria l'indizione di nuove procedure nel periodo transitorio; l'art. 145 conservava comunque uno spazio applicativo nella procedura relativa al 2025. Non è stata ritenuta configurabile neppure un'equiparazione illegittima tra le diverse categorie di dipendenti, poiché la procedura del 2025 avrebbe applicato criteri di valutazione idonei a valorizzare le differenti esperienze professionali. Il secondo motivo è stato respinto: la scelta di esaurire la graduatoria 2021, composta da ventuno idonei corrispondenti ai sette posti annui del triennio, è stata ritenuta non irragionevole né sproporzionata e coerente con economicità e semplificazione dell'azione amministrativa. Il Collegio ha valorizzato, in via analogica, la preferenza per lo scorrimento di una graduatoria preesistente rispetto all'indizione di una nuova procedura, quando le procedure siano omogenee. È stata esclusa anche la violazione della parità di trattamento e del legittimo affidamento, non essendovi identità di posizione tra gli idonei 2021 e gli altri dipendenti e non essendo previsto alcun diritto o affidamento tutelabile alla partecipazione alle nuove procedure nel triennio 2022-2024. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 144, commi 1 e 2, Regolamento del personale Consob
“Per il periodo 2022-2025 i consiglieri, già funzionari di 1a e primi funzionari risultati idonei nella sessione di avanzamenti 2021 alla qualifica di condirettore, in relazione alla posizione ricoperta nelle rispettive graduatorie, sono reinquadrati nel segmento professionale di direttore con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, per un numero di posizioni annuali – in presenza di graduatorie capienti – non inferiore a cinque...” e “Per il periodo 2022-2025 il numero di passaggi al segmento di direttore, compresi quelli disciplinati al comma precedente, è complessivamente non inferiore a sette in ciascun anno”
Il comma 1 stabilisce il numero minimo di posti annui da coprire mediante la graduatoria degli idonei 2021; il comma 2 stabilisce il numero minimo complessivo di passaggi annui, senza imporre il ricorso a nuove procedure per i posti eccedenti i cinque. L'Amministrazione può quindi utilizzare la graduatoria 2021 per tutti i sette posti annui disponibili.
art. 145, comma 2, Regolamento del personale Consob
“Per il passaggio al segmento professionale di direttore, il requisito del conseguimento di almeno 3 livelli nel segmento professionale di consigliere si considera maturato...”
La disposizione disciplina la maturazione transitoria dei requisiti per le future procedure di avanzamento, ma non impone l'indizione di procedure negli anni 2022-2024.
art. 147, comma 1, Regolamento del personale Consob
“Ai fini dei passaggi di livello e di segmento da attribuire per il primo anno di applicazione della presente disciplina...”
La norma regola la valutazione per il primo anno di applicazione del nuovo sistema, senza imporre che le relative procedure siano necessariamente svolte durante il periodo transitorio.
art. 148 Regolamento del personale Consob
“Il nuovo sistema di passaggi di livello economico e di segmento professionale prende avvio nella sessione 2022”
La previsione individua l'avvio temporale del nuovo sistema, ma non stabilisce una quota minima di posti da coprire necessariamente mediante nuove procedure negli anni 2022-2024.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato per la sollecita definizione del giudizio in sede cautelare.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per sottoporre alle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo.
Massime di principio
- Quando una disciplina transitoria stabilisce che una determinata graduatoria debba essere utilizzata per un numero di posti qualificato come “non inferiore” a una certa soglia e stabilisce separatamente un numero complessivo minimo di passaggi, la prima previsione individua una quota minima riferita alla fonte di copertura, mentre la seconda individua il numero minimo complessivo dei passaggi; salvo diversa previsione espressa, non sussiste l'obbligo di destinare i posti eccedenti la quota minima a nuove procedure selettive.
- La previsione regolamentare di requisiti e criteri per lo svolgimento di future procedure di avanzamento durante una fase transitoria non rende necessariamente obbligatoria la loro indizione, se la disciplina non stabilisce una quota minima di posti da coprire mediante tali procedure.
- Nella scelta tra lo scorrimento di una graduatoria interna preesistente e l'indizione di una nuova procedura interna omogenea, l'amministrazione può privilegiare lo scorrimento in applicazione dei principi di economicità e semplificazione, purché la scelta non sia irragionevole o sproporzionata.
- Il ricorso collettivo è ammissibile quando tutti i ricorrenti perseguono l'annullamento dell'atto e l'indizione di una nuova procedura, mirando a una comune chance di partecipazione; l'eventuale conflitto derivante dal numero limitato dei posti rileva solo nella successiva fase selettiva e non incide sull'interesse strumentale comune all'avvio della procedura.
- Il fatto che categorie di dipendenti partecipino per la prima volta alla medesima procedura di avanzamento non comporta, di per sé, violazione della parità di trattamento, quando la procedura preveda criteri idonei a valorizzare le diverse esperienze e qualificazioni professionali.
- Una disciplina transitoria che non impone l'indizione di nuove procedure di avanzamento non può fondare un legittimo affidamento giuridicamente tutelabile dei dipendenti alla partecipazione a tali procedure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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