Cassazione Civile, Ordinanza n. 22345/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblica)
La controversia
Due proprietari di un fabbricato sito in un Comune siciliano hanno agito contro l'ente ferroviario e contro il raggruppamento/consorzio esecutore dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, lamentando che l'esecuzione dell'opera pubblica aveva occupato una porzione del loro terreno e aveva causato danni al loro immobile. In primo grado hanno poi rinunciato alla domanda di rilascio/demolizione relativa all'occupazione del fondo, insistendo sul risarcimento dei danni e sulla diminuzione di valore del fabbricato. Il Tribunale ha rigettato le residue domande; la Corte d'appello ha invece accolto la domanda nei confronti della società ferroviaria, ritenendo sussistenti i presupposti per l'indennità ex art. 46 l. n. 2359/1865, e ha rigettato le domande verso gli altri convenuti. La società ferroviaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di giudicato e dell'art. 342 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse ritenuto non specificamente allegati e provati i danni e che tale punto non fosse stato impugnato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., lamentando una nuova e indebita rivalutazione delle prove e della consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 46 l. n. 2359/1865, dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 4 l. n. 10/1977, contestando la riconducibilità dell'immobile ai presupposti per l'indennità di asservimento e la tardiva produzione del certificato di agibilità in appello; 4) violazione delle norme sulla concessione e sulla legittimazione passiva, sostenendo che il concessionario dei lavori dovesse essere l'unico legittimato; 5) conseguente censura sulle spese di lite. La Cassazione ha respinto i primi due motivi e il quarto, ha ritenuto fondato il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quinto e ha cassato con rinvio la sentenza d'appello limitatamente al motivo accolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, ritenendo errata la Corte d'appello nel riconoscere l'indennità ex art. 46 l. n. 2359/1865 sulla base di una valutazione non correttamente ancorata ai presupposti di legittimità edilizia e di ultimazione delle opere prima dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché sulla base di una produzione documentale tardiva in appello (certificato di agibilità) in violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel dettaglio, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non aveva verificato in modo puntuale se i lavori dei diversi livelli dell'immobile fossero stati ultimati entro il termine rilevante e ha osservato che la legittimità edilizia poteva semmai riferirsi solo ai piani interrato e terra, non agli ulteriori due livelli fuori terra, mentre la quantificazione del danno aveva tenuto conto anche di questi ultimi. Ha inoltre affermato che il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, dopo la riforma del 2012, è assoluto salvo prova dell'impossibilità non imputabile di produrre prima il documento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno, ma la censura è stata respinta
art. 324 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno, ma la censura è stata respinta
art. 342 c.p.c.
l'appello è ammissibile quando consente di individuare i capi impugnati, le ragioni della censura e le modifiche richieste; il giudice d'appello può esaminare anche questioni connesse ai motivi dedotti
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro del riparto dell'onere probatorio, ma la relativa censura è stata respinta nel secondo motivo
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata respinta
art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359
"è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto"
l'indennità di asservimento richiede la prova dell'ultimazione dei lavori dell'immobile prima dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica e presuppone, per le costruzioni iniziate prima di tale approvazione, la successiva legittimazione edilizia dell'opera
art. 345 c.p.c.
nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, pone il divieto assoluto di nuovi mezzi di prova in appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile
art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
richiamato per il termine di ultimazione dei lavori e per la necessità, in caso di mancato completamento, di chiedere nuova concessione per la parte non ultimata
art. 11 l. 12 febbraio 1981, n. 17
richiamato dalla ricorrente in tema di concessionario e legittimazione passiva, ma la censura è stata respinta
art. 24 d.l. 24 dicembre 1929, n. 2150, convertito nella l. 25 marzo 1930, n. 1752
richiamato dalla ricorrente in tema di concessione e legittimazione passiva, ma la censura è stata respinta
art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo sulle spese, assorbito per l'accoglimento del terzo motivo
art. 384, 1° co., c.p.c.
la Corte ha rinviato enunciando il principio di diritto per relationem
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
non dovuto l'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento, anche se parziale, del ricorso
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione del giudicato interno o di error in procedendo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti processuali rilevanti in modo da consentire il controllo immediato della dedotta preclusione.
- Nel giudizio di appello, il thema decidendum comprende non solo i capi espressamente impugnati, ma anche le questioni logicamente e direttamente connesse ai motivi di gravame; il giudice può quindi riesaminare le risultanze istruttorie pertinenti senza incorrere, per ciò solo, in ultra/extra petizione.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio soddisfa l'obbligo di motivazione se è indicata la fonte del convincimento, restando implicitamente disattese le contrarie deduzioni di parte.
- L'indennità per asservimento o per danno permanente da opera pubblica presuppone che l'opera privata sia stata iniziata prima dell'approvazione del progetto esecutivo e che, per le parti rilevanti, vi sia una legittimazione urbanistico-edilizia riconoscibile dall'amministrazione; non è sufficiente un richiamo generico alla regolarità dell'intero immobile quando i danni riguardino solo alcune porzioni.
- La produzione in appello di documenti nuovi è inammissibile nel regime dell'art. 345 c.p.c. riformato dal 2012, salvo dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; il semplice difetto di contestazione della controparte non basta a superare il divieto.
- Nei rapporti relativi a opere pubbliche realizzate tramite concessione, la legittimazione passiva va verificata secondo la disciplina sostanziale applicabile alla concreta fattispecie; gli accordi di concessione non sono opponibili all'espropriato se contrastano con la disciplina legale del potere ablatorio.
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