Cassazione Civile, Ordinanza n. 36582/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società concessionaria per ottenere la riduzione, ex art. 1384 c.c., di una clausola penale prevista in una convenzione di concessione per la raccolta di giochi pubblici. La penale era parametrata al 5% al giorno per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo e veniva applicata per ritardati versamenti di flussi finanziari relativi ad alcuni periodi del 2008. La società sosteneva che la penale fosse eccessiva e sproporzionata, anche perché non vi sarebbe stato un danno effettivo per l’Amministrazione, perché il sistema contabile integrato avrebbe comunque consentito alla stessa di disporre delle somme, e perché in altri rapporti o accordi transattivi l’Agenzia avrebbe rideterminato le penali in misura assai inferiore. Con cinque motivi di ricorso per cassazione la società ha denunciato: (1) violazione delle norme sul sistema sanzionatorio della concessione e mancata considerazione dell’assenza di danno e degli accordi transattivi; (2) violazione dell’art. 1384 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto proporzionata la penale e per non aver valutato concretamente l’interesse del creditore e il mutato assetto degli interessi; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione degli accordi transattivi prodotti; (4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’avvenuto adempimento, l’esistenza di transazioni con altri concessionari e la mancata prova del dies a quo per il calcolo dei ritardi, con richiamo anche all’art. 2697 c.c.; (5) violazione delle norme sul contributo unificato, assumendo che la condanna al doppio contributo fosse conseguenza della decisione di rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la valutazione di eccessività della clausola penale, ribadendo che la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. spetta al giudice di merito e va compiuta sulla base dell’interesse del creditore all’adempimento e dell’equilibrio sinallagmatico, non sulla sola esistenza o entità del danno effettivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che si fondavano sugli asseriti accordi transattivi, perché genericamente dedotti e non specificamente localizzati secondo l’art. 366, n. 6, c.p.c., e ha escluso il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 116 c.p.c. poiché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato ritenuto un non-motivo, perché costruito su un’ipotesi meramente condizionata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore previsione del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1384 c.c.
La riduzione della clausola penale ad equità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il parametro non è l’esistenza o l’assenza di un danno effettivo, ma l’interesse del creditore all’adempimento e l’incidenza della penale sull’equilibrio del rapporto.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento o nega la prova legale; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze qualificate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la valutazione degli elementi istruttori o delle difese.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su atti o documenti, il ricorrente deve indicarli specificamente, trascrivendoli o riassumendoli, e precisarne fase processuale, collocazione nel fascicolo e pertinenza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione degli atti e documenti richiamati è necessaria a pena di inammissibilità.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il tema dell’onere probatorio quanto al computo dei ritardi, ma respinge la censura perché la ricorrente non ha fornito deduzioni specifiche e autosufficienti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola penale può essere ridotta ad equità dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva dell’interesse del creditore all’adempimento e dell’equilibrio delle prestazioni, non sulla sola mancanza di un danno effettivo.
- L’eccessività della penale è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti, non tramite una nuova valutazione delle circostanze fattuali.
- Per contestare la valutazione di documenti o atti processuali in cassazione, il ricorrente deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità e autosufficienza, indicando contenuto, collocazione processuale e decisività dell’atto.
- La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha attribuito alla prova un valore giuridicamente scorretto; se si contesta il peso attribuito alle prove, la censura è in realtà una richiesta di riesame del merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, elementi istruttori o valutazioni complessive del materiale probatorio.
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