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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43440/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione (omissione, contraddittorietà, illogicità) relativamente alla gravità indiziaria, sostenendo che i giudici avessero fatto ricorso ad 'interpretazioni e supposizioni soggettive' della polizia giudiziaria e non avessero fornito elementi per dimostrare la consapevolezza del ricorrente circa l'appartenenza di terzi a consorterie mafiose; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avesse bilanciato lo stato di incensuratezza, il mutato stile di vita e il significativo intervallo temporale tra i fatti (2021) e l'ordinanza (2024).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione articolata e congrua, descrivendo puntualmente gli episodi ascritti al Casole e il suo ruolo, e che le modalità delle condotte (lancio di bottiglie infiammabili e incendi di automezzi) e il contesto territoriale potessero giustificare la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso. Analogamente, la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta supportata dai rapporti del ricorrente con soggetti di rilievo della consorteria. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del pericolo di recidiva, desunta dal curriculum del Casole, dai carichi pendenti, dalle modalità delle condotte e dalla contiguità con ambienti criminali; il mero decorso del tempo non è risultato elemento idoneo ad escludere il pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato come norma che disciplina il riesame in funzione di Giudice del riesame

    indica la competenza del Tribunale a decidere in sede di riesame sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto correttamente il suo sindacato motivazionale

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 1)

    circostanza aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa

    la Corte conferma che l'aggravante può emergere dalle modalità della condotta e dal contesto territoriale, quando le azioni intimidatorie evocano la forza prevaricatrice della consorteria e risultano funzionali a creare assoggettamento nella vittima

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in ordine alla motivazione

    norma richiamata per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e non viziata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla contestazione sulle esigenze cautelari

    norma collegata alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che tali esigenze erano adeguatamente motivate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    articolato richiamato in relazione alla necessità di valutare il pericolo di recidiva e la doppia presunzione

    la Corte ha richiamato la 'doppia presunzione' di cui al comma 3, secondo cui la gravità indiziaria può giustificare la misura cautelare, e ha ritenuto che il difensore non avesse fornito elementi tali da superare tale presunzione

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato per le modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio (misure emergenziali sulle udienze)

    norma che consente modalità semplificate e telematiche di trattazione delle udienze in camera di consiglio; rilevante solo procedimentalmente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente

    consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile

  • art. 568 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'interesse a impugnare in presenza di aggravanti

    la Corte osserva che, qualora l'aggravante fosse riconosciuta in via erronea, l'interesse a impugnare puo' mancare se l'eliminazione dell'aggravante non comporterebbe diversa misura cautelare

  • art. 94, comma 1 cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti comunicativi a Cancelleria

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • In sede di impugnazione va 'dialogato' con la motivazione del giudice: censure generiche o reiterazioni di questioni già esaminate senza indicare specifiche lacune logiche o omissive sono verosimilmente inammissibili
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta non solo dall'appartenenza formale a un'organizzazione ma anche dalle modalità intimidatorie dell'azione e dal contesto territoriale che evocano la forza intimidatrice della consorteria
  • La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere ritenuta sulla base di rapporti stabili e di fiducia con esponenti della consorteria; per contrastarla è necessario offrire elementi concreti che rendano verosimile l'assenza di consapevolezza
  • Il pericolo di recidiva può essere fondato su precedenti condanne, carichi pendenti, modalità di azione e contiguità con ambienti criminali; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escluderlo
  • Per ottenere l'annullamento della misura cautelare il difensore deve indicare specifiche incoerenze, omissioni o errori giuridici nella motivazione che incidano sul giudizio complessivo sulle esigenze cautelari
  • Ricorsi che non superano il vaglio preliminare per genericità possono comportare condanne alle spese e ammende: valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso

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