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Ordinanza

Ordinanza n. 1516/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio - inadempimento del Comune di Nizza di Sicilia sull’istanza del 3.5.2025 formulata dalla ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla stessa.

Giustizia amministrativa202600595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta a sollecitare l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento del Comune di Nizza di Sicilia sull'istanza con cui aveva sollecitato l'adozione dei provvedimenti conseguenti a un'ordinanza di demolizione emessa nei confronti di alcuni controinteressati. La ricorrente sosteneva di poter conseguire effetti favorevoli dall'esecuzione dell'ordinanza, anche in relazione a un giudizio civile pendente con i controinteressati. Il Comune ha riferito che non aveva dato ulteriore corso all'ordinanza perché, nelle more, era stato rilasciato ai controinteressati un permesso di costruire in sanatoria. La ricorrente ha dichiarato di avere appreso dell'esistenza del titolo in sanatoria soltanto dalle difese dell'Amministrazione e ha riservato la proposizione di motivi aggiunti per impugnarlo, chiedendo il rinvio della trattazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso sul silenzio per sopravvenuta carenza di interesse. La comunicazione resa dal Comune nel giudizio, sebbene tardiva, è stata ritenuta un effettivo riscontro all'istanza della ricorrente; il successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria escludeva inoltre l'attuale interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio. Il giudizio proseguirà, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., con il rito ordinario in relazione alla riserva di motivi aggiunti contro il permesso di costruire in sanatoria, previa fissazione dell'udienza dopo il deposito del ricorso. Le spese della fase sono state compensate, ma il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, poiché l'obbligo di buona fede e leale collaborazione imponeva di riscontrare tempestivamente l'istanza e tale obbligo non è stato ritenuto assolto.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio, venuto meno l'interesse alla decisione sul silenzio e mantenuta la riserva di impugnare un provvedimento sopravvenuto, prosegue secondo il rito ordinario; la disposizione è stata inoltre applicata per la cancellazione della causa dal ruolo camerale.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale norma relativa alla memoria depositata dalla ricorrente nella quale è stata formulata la riserva di motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta conoscenza e comunicazione di un riscontro dell'amministrazione, anche tardivo, può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il riscontro definisce l'istanza oggetto del ricorso.
  • Quando, nel giudizio contro il silenzio, sopravviene un provvedimento amministrativo che il ricorrente intende impugnare, la riserva di proposizione di motivi aggiunti comporta la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., dopo il deposito del ricorso.
  • L'obbligo dell'amministrazione di riscontrare le istanze dei cittadini secondo buona fede e leale collaborazione può giustificare l'imputazione all'amministrazione del contributo unificato, anche quando il ricorso avverso il silenzio sia dichiarato improcedibile per il successivo riscontro.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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