Sentenza n. 562/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 22 del 15 aprile 2025 - n.r.g, 105 del 15 aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata in data 15 aprile 2025, con la quale si approvano e dispongono gli esiti della procedura relativa all’“Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della battaglia e di Anghiari”, dell’allegata graduatoria definitiva e dei relativi risultati; - della determinazione n. 18 del primo aprile 2025 - n.r.g. 88 del primo aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata in data primo aprile 2025, dell’allegata graduatoria provvisoria e dei relativi risultati; - della determinazione n. 17 del 26 marzo 2025 – n.r.g. 81 del 26 aprile 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata il 26 marzo 2025, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; - della determinazione dirigenziale n. 16 del 24 marzo 2025 – n.r.g. 77 del 24 marzo 2025 del Comune di Anghiari, pubblicata il 24 marzo 2025, con la quale si è proceduto alla redazione dell’elenco delle domande ammesse alla procedura; - della disposizione di cui all’art. 8 del “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari”, pubblicato in data 18 febbraio 2025, laddove non si prevedono i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, si prevedono un massimo di punti 10 per i titoli, e non si prevedono contenuti e modalità di svolgimento del Colloquio conoscitivo; - delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione dell’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari”, pubblicato in data 18 febbraio 2025, laddove si prevede una valutazione dei titoli anteriore al colloquio conoscitivo; - delle schede di valutazione predisposte dall’ufficio, delle schede di valutazione utilizzate dalla Commissione, dei criteri di valutazione redatti e utilizzati, di tutte le valutazioni rese e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, compreso quello della sessione del 27 marzo 2025 conosciuto in data 8 maggio 2025; - della determinazione dirigenziale n.10 del 18 febbraio 2025 del Comune di Anghiari di approvazione dell’Avviso, ad oggi non conosciuta; - della determinazione n. 25 del 6 maggio 2025 - n.r.g. 118 del 6 maggio 2025, del Comune di Anghiari, con la quale è stato affidato l’incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari al candidato inserito nella posizione n. 1 della graduatoria annessa alla Determinazione n. 22 del 15 aprile 2025; - di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo; con ogni conseguente effetto derivante dall’annullamento degli atti impugnati, compreso il collocamento della ricorrente nella prima e migliore posizione in graduatoria finale e l’inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato con l’Amministrazione resistente; e per l’annullamento, - del silenzio parziale formatosi sulla richiesta di accesso della ricorrente, inoltrata all’amministrazione resistente mediante PEC in data 11 aprile 2025, della nota PEC in data 8 maggio 2025 di riscontro parziale alla richiesta di accesso agli atti, e per l’emanazione nei confronti dell’amministrazione resistente di un ordine di esibizione e di produzione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall’odierna ricorrente con la richiesta di accesso; nonché, per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2025: - della Determinazione n. 57 del 29 agosto 2025, n.r.g. 226, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025; - della Determinazione n. 56 del 29 agosto 2025, n.r.g. 225, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025; - della nota 11 agosto 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la proroga del termine del procedimento; - della Determinazione n. 36 del 14 giugno 2025, n.r.g. 166, per quanto occorra, pubblicata in pari data, avente ad oggetto avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025; - di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti, nonché per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione; - della Determinazione n. 56 del 29 agosto 2025, n.r.g. 225, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto la conclusione del procedimento preordinato all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025; - della nota 11 agosto 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la proroga del termine del procedimento; - della Determinazione n. 36 del 14 giugno 2025, n.r.g. 166, per quanto occorra, pubblicata in pari data, avente ad oggetto avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento in autotutela della determina n. 22 del 15 aprile 2025; - di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti, nonché per il risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell’amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione scientifica del Museo della Battaglia e di Anghiari, inclusa la graduatoria, il conferimento dell'incarico e gli atti del procedimento di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata selezione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato gli atti della procedura selettiva e il successivo affidamento dell'incarico al candidato primo classificato. Ha dedotto: la non conformità del curriculum del controinteressato al formato richiesto e la sua incompletezza; la violazione dell'avviso, per avere il responsabile del procedimento verificato i requisiti di ammissione prima della nomina della commissione; la carenza, in capo al controinteressato, del titolo di studio richiesto, poiché egli possedeva una laurea triennale in Cooperazione internazionale e un diploma di specializzazione in Cura e progettazione di allestimenti artistici; l'omessa o inadeguata attività preparatoria della commissione, compresa la predeterminazione dei criteri e la valutazione dei titoli; la genericità dei criteri dell'avviso e l'illegittima collocazione della valutazione dei titoli prima del colloquio; nonché l'illegittimità dei punteggi attribuiti. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti conclusivi del procedimento di autotutela, deducendo anche l'illogicità e la contraddittorietà dell'operato comunale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza. La ricorrente ha inoltre rinunciato alla domanda di accesso, dopo il deposito della documentazione richiesta, e ha chiesto il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la selezione, pur diretta al conferimento di un incarico professionale esterno, avesse natura concorsuale, in quanto caratterizzata da requisiti di partecipazione, comparazione dei curricula, colloquio, graduatoria e individuazione del vincitore. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, poiché l'annullamento di segmenti propedeutici avrebbe consentito la riedizione della procedura e l'esclusione del controinteressato avrebbe permesso alla ricorrente di risultare vincitrice. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, a seguito della rinuncia conseguente al deposito dei documenti. Il TAR ha respinto le censure sui criteri di valutazione e sulla sequenza procedurale: l'avviso descriveva sufficientemente compiti e requisiti del direttore del museo; la commissione aveva adattato e fatto proprie le schede predisposte dagli uffici; la predeterminazione dei criteri rientrava nella discrezionalità tecnica e non risultava manifestamente irragionevole; la valutazione dei titoli prima del colloquio era legittima, poiché l'art. 8, comma 1, d.P.R. 487/1994 riguarda direttamente i concorsi per l'assunzione nel pubblico impiego e non necessariamente il conferimento di incarichi professionali esterni, né era stato dimostrato un concreto pregiudizio. Ha invece accolto la censura relativa al mancato possesso dei titoli di studio richiesti. L'avviso richiedeva tassativamente una laurea specialistica, una laurea magistrale o un diploma di laurea del previgente ordinamento, in materie attinenti al profilo. L'equipollenza prevista dall'art. 1, comma 103, l. 228/2012 opera esclusivamente per l'ammissione ai concorsi finalizzati all'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e, trattandosi di norma eccezionale, non è estensibile al conferimento di un incarico professionale esterno. In assenza di uno specifico richiamo nell'avviso, il diploma accademico del controinteressato non poteva quindi essere utilizzato per soddisfare il requisito; inoltre, l'equipollenza e l'attinenza del titolo non erano state adeguatamente verificate. Il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso e, per effetto di tale esclusione, la ricorrente risultava vincitrice. Le ulteriori censure sono state assorbite. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il conferimento dell'incarico costituiva pieno ristoro in forma specifica: l'incarico non era stato ancora affidato, essendo intervenuta la sospensione cautelare, e la sua durata di diciotto mesi consentiva ancora l'attribuzione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti nei termini indicati; il Comune è stato condannato alle spese, mentre quelle nei confronti del controinteressato sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa comprende la controversia relativa a una selezione per il conferimento di un incarico esterno quando la procedura presenta caratteristiche sostanzialmente concorsuali e l'amministrazione esercita un potere discrezionale di comparazione e scelta.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La rinuncia alla domanda incidentale di accesso, determinata dall'avvenuto deposito della documentazione richiesta, comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 1, d.P.R. 487/1994
La regola sulla collocazione della valutazione dei titoli nella fase finale trova diretta applicazione nei concorsi per l'assunzione nel pubblico impiego, ma non impedisce all'amministrazione di stabilire una diversa sequenza per il conferimento di un incarico professionale esterno.
art. 1, comma 103, l. 228/2012
Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello ... sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale ...
L'equipollenza legale dei diplomi accademici di secondo livello opera esclusivamente per l'ammissione ai concorsi destinati all'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego; trattandosi di disciplina eccezionale, non è applicabile estensivamente al conferimento di incarichi professionali esterni.
Massime di principio
- Una procedura per il conferimento di un incarico professionale esterno rientra nella giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione abbia previsto requisiti di partecipazione, comparazione dei curricula, colloquio selettivo, graduatoria e individuazione del vincitore, esercitando un potere discrezionale di scelta.
- Il candidato collocato secondo può dimostrare l'interesse a ricorrere sia contestando vizi radicali o propedeutici dell'intera procedura, che impongono la riedizione della selezione, sia deducendo l'illegittima ammissione del primo classificato, ove l'esclusione di quest'ultimo determini l'utilità diretta della collocazione al primo posto.
- La predeterminazione dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; la commissione può utilizzare schede predisposte dagli uffici purché le esamini, le modifichi ove necessario e le faccia proprie.
- La regola dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 487/1994 sulla valutazione dei titoli nella fase finale è direttamente riferita ai concorsi per l'assunzione nel pubblico impiego e non preclude, per gli incarichi professionali esterni, una diversa sequenza prevista dall'amministrazione, salvo la prova di un concreto pregiudizio.
- L'equipollenza tra diplomi accademici di secondo livello e lauree magistrali prevista dall'art. 1, comma 103, l. 228/2012 opera esclusivamente per l'ammissione ai pubblici concorsi finalizzati all'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego; non può essere estesa al conferimento di un incarico professionale esterno in assenza di uno specifico richiamo nella disciplina della selezione.
- Quando l'accoglimento dell'impugnazione consente al candidato di ottenere il conferimento dell'incarico ancora concretamente attribuibile, la reintegrazione in forma specifica esclude, in assenza di un danno ulteriore, il risarcimento per equivalente.
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