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Ordinanza

Ordinanza n. 9904/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria nazionale formatasi all’esito del semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicata in data 08.01.2026; - nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente

Giustizia amministrativa202602980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, formatasi all'esito del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché la procedura, disciplinata dal D.M. n. 1115/2025, si sarebbe conclusa con la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026, non specificamente impugnata dalle ricorrenti. Secondo il Collegio, la graduatoria dell'8 gennaio avrebbe natura provvisoria o endoprocedimentale, mentre la graduatoria del 28 gennaio sarebbe l'atto conclusivo idoneo a consolidare definitivamente la posizione degli aspiranti. È stata ritenuta non sufficiente la generica estensione dell'impugnazione agli "atti conseguenti", non sostitutiva dell'onere di impugnare specificamente la graduatoria definitiva nei termini di legge. Il Collegio ha quindi prospettato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, invitando le amministrazioni a chiarire le modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva e la sua eventuale accessibilità da parte delle ricorrenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né dichiarato definitivamente l'improcedibilità. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione pregiudiziale relativa alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni resistenti, in particolare al Ministero, chiarimenti sulle modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva e sulla sua eventuale accessibilità da parte delle ricorrenti. Il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in ragione della prospettata manifesta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Il giudizio potrebbe essere definito con sentenza in forma semplificata ove, all'esito del contraddittorio, risultasse manifesta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • D.M. n. 1115/2025

    disciplinata dal D.M. n. 1115/2025 (Allegati 1 e 3)

    Disciplina la sequenza procedimentale relativa al semestre filtro e alla formazione delle graduatorie, conclusa dalla graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate, l'impugnazione di una graduatoria provvisoria o di un atto endoprocedimentale non esonera dall'onere di impugnare specificamente la graduatoria definitiva, quale atto conclusivo che consolida la posizione degli aspiranti.
  • La generica formula di impugnazione degli "atti conseguenti" non equivale alla specifica impugnazione della graduatoria definitiva e non è sufficiente a preservare l'interesse alla decisione contro un atto provvisorio o endoprocedimentale.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'atto conclusivo di una procedura concorsuale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso proposto contro precedenti atti della sequenza procedimentale, quando l'eventuale annullamento di questi ultimi non possa incidere sull'assetto definitivamente risultante dall'atto conclusivo.
  • Prima di definire il giudizio per possibile improcedibilità rilevata d'ufficio, il giudice deve assicurare il contraddittorio sulla questione e può acquisire chiarimenti sulle modalità di pubblicazione e conoscibilità dell'atto conclusivo, rilevanti ai fini della sua impugnabilità e della tempestività dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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