Cassazione Civile, Sentenza n. 22165/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR della Basilicata n. 123/2018 che aveva accolto l'appello di Modeo avverso il rigetto da parte della CTP dell'opposizione all'avviso di revisione catastale notificato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 58, della L. 662/1996. La controversia verteva sulla legittimità e sulla motivazione dell'atto di riclassificazione catastale: la CTR aveva ritenuto l'avviso privo di adeguata motivazione applicando i criteri richiamati dalla L. 311/2004 (art. 1, comma 335) e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, mentre l'Agenzia contestava l'applicazione di quella disciplina ritenendosi agente secondo la specifica previsione della L. 662/1996 art. 3, comma 58 e difendendo la sufficienza della motivazione fornita nell'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso dell'Agenzia, perché la CTR ha erroneamente applicato la L. 311/2004 (art. 1, comma 335) alla fattispecie regolata invece dalla L. 662/1996 art. 3, comma 58. La Cassazione ha osservato che i presupposti applicativi delle due norme non sono sovrapponibili: la L. 662/1996 disciplina un impulso dei Comuni alla riclassificazione basato sulla comparazione tra classamenti e rendite di singoli immobili, senza riferimento ai valori di mercato, mentre la L. 311/2004 riguarda la revisione parziale fondata sui valori medi di mercato per microzone. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, perché provveda alla corretta ricostruzione normativa, alla valutazione dei motivi d'opposizione rimasti assorbiti e alla decisione sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 662/1996, art. 3, comma 58
Consente ai Comuni di dare impulso al procedimento di riclassificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria mediante comparazione tra classamenti e rendite di singoli immobili; non fa riferimento ai valori di mercato e richiede che l'accertamento indichi i dati confrontati (classamenti/rendite)
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
Riguarda la revisione parziale del classamento degli immobili sulla base della ripartizione del territorio comunale in microzone e del valore medio di mercato delle stesse; non è sovrapponibile alla disciplina dell'art. 3, comma 58 della L. 662/1996
Legge n. 212/2000, art. 7 (statuto dei diritti del contribuente)
Richiama il principio generale secondo cui gli atti amministrativi in materia tributaria devono contenere motivazione idonea a consentire al contribuente la cognizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'atto; invocata dall'Agenzia in rapporto al contenuto motivazionale dell'avviso
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Permette di impugnare la sentenza per violazione o falsa applicazione della legge; sulla base di questa norma la ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina normativa pertinente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
sentenze nn. 2324/2014, 19820/2012, 697/2015, 10036/2019
Richiamate per distinguere i criteri applicabili ai due istituti normativi e per i principi in materia di motivazione degli atti di revisione catastale; le pronunce evidenziano la necessità di adeguata motivazione e la differente rilevanza del valore di mercato a seconda della norma applicabile
Massime di principio
- Distinguere attentamente la fonte normativa dell'avviso di revisione catastale: se l'atto è fondato sulla L. 662/1996 art. 3, comma 58 occorre una comparazione fra classamenti/rendite di singoli immobili e non l'uso dei valori di mercato; se è fondato sulla L. 311/2004 art. 1, comma 335 la motivazione deve fare riferimento a microzone e a valori medi di mercato.
- La motivazione dell'atto di riclassificazione deve essere sufficiente a permettere al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento e a consentire al giudice di sindacare la correttezza dell'operazione. Mancanze soggette a annullamento.
- Quando l'amministrazione si avvale di comparazioni, essa deve indicare chiaramente i dati confrontati: tipologia e caratteristiche degli immobili similari, parametri utilizzati, e, se rilevante, gli elementi che giustificano aggiornamenti di microzona o di contesto urbano.
- Il giudice d'appello deve inquadrare correttamente la fattispecie nella norma applicabile; l'errata qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice d'appello legittima la cassazione e il rinvio per nuova valutazione.
- In caso di pluralità di possibili presupposti normativi per la revisione catastale, l'atto amministrativo deve esplicitare quale disciplina si applica e fornire motivazione conforme a quella disciplina; l'assenza di tale specificazione può rendere invalido l'atto.
- Sotto il profilo processuale, se la Corte di legittimità annulla per errata applicazione della norma, rinvia per il riesame anche delle questioni rimaste assorbite e per la determinazione delle spese, lasciando alla Corte di merito la valutazione sostanziale secondo il corretto quadro normativo.
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