Sentenza del 06/07/2017 n. 3001 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Valore in dogana - Royalties - Assoggettabilità ai dazi - Condizione di vendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'inclusione delle royalties o dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate. Il principio affermato è che i pagamenti effettuati dall'importatore nella fase successiva alla rivendita delle merci non comportano automaticamente una rettifica del valore in dogana. Le royalties possono essere aggiunte al prezzo dichiarato ai fini doganali soltanto quando costituiscono una condizione della vendita delle merci importate. Tale condizione non si presume per il solo fatto che il compratore effettui il pagamento al licenziante. Quando il pagamento è effettuato a un soggetto diverso dal venditore esportatore, l'art. 160 DAC considera soddisfatta la condizione solo se il venditore, o un soggetto a esso collegato, impone all'acquirente di effettuare il pagamento per conto e nell'interesse del licenziante.
La decisione
La pretesa di includere automaticamente le royalties nel valore doganale è esclusa in assenza della prova che il pagamento costituisca una condizione della vendita delle merci importate. La disciplina evita inoltre una doppia imposizione, poiché i diritti di licenza sono soggetti a IVA come prestazioni di servizi al momento del loro effettivo pagamento. Nel testo non sono indicati gli estremi della sentenza né l'esito formale del dispositivo; sul principio descritto, tuttavia, risulta prevalente la posizione del contribuente/importatore.
Norme richiamate
Art. 157, paragrafo 2, delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC)
Le royalties e i diritti di licenza sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto quando costituiscono una condizione della vendita delle merci importate.
Il pagamento di royalties relativo alla fase successiva all'importazione non è sufficiente, da solo, a determinare l'incremento del valore doganale. Occorre dimostrare che il pagamento sia imposto come condizione per la vendita delle merci importate.
Art. 160 delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC)
Quando l'acquirente paga royalties o diritti di licenza a un terzo diverso dal venditore, le condizioni dell'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte soltanto se il venditore o un soggetto a esso legato esige dall'acquirente il pagamento per conto e nell'interesse del licenziante.
Il coinvolgimento del venditore o di un soggetto collegato è necessario per provare che il pagamento al licenziante sia una condizione della vendita. Il semplice rapporto contrattuale tra importatore e licenziante non basta.
Disciplina IVA sui corrispettivi dei diritti di licenza
I corrispettivi dei diritti di licenza costituiscono prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA. L'esclusione automatica dal valore doganale evita che lo stesso importo sia assoggettato a imposizione sia all'importazione sia al momento del pagamento della royalty.
Massime di principio
- Le royalties devono essere incluse nel valore doganale solo se sono riferibili alle merci importate e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita, non per il solo fatto che siano previste da un contratto di licenza.
- Quando il licenziante è un soggetto diverso dal venditore, l'amministrazione deve dimostrare che il venditore o un soggetto a esso collegato abbia imposto il pagamento della royalty come requisito per concludere la vendita.
- I pagamenti collegati esclusivamente alla successiva rivendita o allo sfruttamento commerciale delle merci dopo l'importazione non determinano automaticamente un aumento del valore doganale.
- In caso di rettifica, è necessario distinguere tra il valore delle merci importate e il corrispettivo per servizi o diritti di licenza successivi, anche per evitare fenomeni di doppia imposizione.
- La prova della condizione di vendita deve basarsi sui rapporti contrattuali e commerciali effettivi tra venditore, importatore e licenziante, non sulla sola esistenza o sul solo pagamento delle royalties.
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