Corte di giustizia, Sentenza C-467/22
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 29 June 2023. — Airoldi Metalli SpA v European Commission. — Appeal – Dumping – Imports of aluminium extrusions originating in the People’s Republic of China – Definitive anti-dumping duty – Action for annulment – Locus standi – Fourth paragraph of Article 263 TFEU – Condition that the measure must be of individual concern to the applicant – Regulatory act not entailing implementing measures. — Case C-467/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di Airoldi Metalli SpA contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento del regolamento antidumping definitivo sugli estrusi di alluminio cinesi. La Corte ha ritenuto che il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione, in particolare da parte delle autorità doganali nazionali, e che quindi l’importatrice dovesse dimostrare anche l’interesse individuale. Tale requisito non è stato soddisfatto, non essendo sufficienti la partecipazione alla procedura, la menzione nel regolamento e gli effetti economici dedotti.
Impugnazione respinta: una società importatrice di profilati di alluminio non è legittimata ad agire avverso il regolamento antidumping definitivo perché l’atto impugnato comporta misure di esecuzione e non la riguarda individualmente.
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che impone un dazio antidumping definitivo su importazioni di estrusi di alluminio originari della Cina fosse impugnabile direttamente dall’importatrice ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, in particolare: 1) se si trattasse di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; 2) in subordine, se l’importatrice fosse comunque direttamente e individualmente interessata dal regolamento.
Principio di diritto
Un importatore non può impugnare direttamente un regolamento antidumping definitivo ai sensi dell’ultima parte del quarto comma dell’articolo 263 TFUE quando l’atto produce effetti attraverso misure di esecuzione adottate dalle autorità doganali nazionali, come la determinazione, la notifica e la contabilizzazione del dazio ai sensi del codice doganale dell’Unione. Inoltre, la mera partecipazione al procedimento antidumping, la menzione nominativa nel regolamento e l’allegazione di effetti economici non specificamente dimostrati non bastano, da sole o congiuntamente, a provare che l’importatore sia individualmente interessato dall’atto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articoli 5, 6, 44, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188, 194 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428
Dazio antidumping definitivo su estrusi di alluminio cinesi e legittimazione ad agire
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, con il quale la Commissione aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi di alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
Fatti e procedimento
La società appellante era un’importatrice del prodotto interessato ed era stata inclusa nel campione degli importatori non collegati utilizzato dalla Commissione nell’inchiesta antidumping avviata nel 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. Nel corso del procedimento aveva presentato osservazioni, era stata ascoltata dalla Commissione e aveva contestato anche la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, nonché il dazio provvisorio imposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428.
Questioni giuridiche sottoposte alla Corte
La Corte è stata chiamata a verificare:
- se il regolamento antidumping definitivo fosse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’ultima parte del quarto comma dell’articolo 263 TFUE;
- in caso negativo, se Airoldi Metalli fosse comunque individualmente interessata dall’atto, in ragione della propria partecipazione al procedimento, della menzione nominativa nel regolamento e delle conseguenze economiche lamentate.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il quarto comma dell’articolo 263 TFUE, che consente il ricorso diretto contro atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione quando il ricorrente è direttamente interessato.
Sul piano doganale, sono centrali le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare gli articoli 5, 6, 44, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188 e 194, che disciplinano la determinazione, notifica, contabilizzazione e controllo dei dazi doganali.
In materia antidumping, sono richiamati il regolamento (UE) 2016/1036, segnatamente gli articoli 14 e 17, oltre al regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 impugnato.
Ragionamento della Corte sulla presenza di misure di esecuzione
La Corte ricorda che il requisito dell’assenza di misure di esecuzione va interpretato in funzione dell’obiettivo di evitare che il singolo sia costretto a violare la norma per ottenere tutela giurisdizionale. Tuttavia, quando l’atto regolamentare implica misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale resta assicurato attraverso tali misure e, se queste spettano agli Stati membri, mediante il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.
Nel caso di specie, la Corte conferma che il codice doganale dell’Unione prevede un intervento delle autorità doganali nazionali: esse determinano l’importo del dazio, lo contabilizzano e notificano il debito doganale al debitore. Anche quando la dichiarazione viene accettata immediatamente in via elettronica e senza controlli, la liberazione delle merci equivale comunque a una notificazione del debito doganale. Ne consegue che il regolamento antidumping definitivo non produce effetti senza misure di esecuzione.
Ragionamento sulla mancanza di interesse individuale
Quanto all’interesse individuale, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui i regolamenti antidumping possono, in casi eccezionali, riguardare individualmente taluni operatori economici, ma il solo status di importatore non basta.
La Corte osserva che:
- la partecipazione al procedimento antidumping non è sufficiente, se non accompagnata da elementi ulteriori che differenzino il ricorrente dagli altri operatori;
- la mera menzione del nome del ricorrente nel regolamento riflette soltanto tale partecipazione;
- il fatto di aver influenzato il contenuto dell’inchiesta o della misura non costituisce, di per sé, una qualità peculiare che individualizzi il ricorrente;
- le asserite ricadute economiche non erano state dimostrate in modo tale da distinguere Airoldi Metalli da tutti gli altri importatori del prodotto interessato.
La Corte approva quindi la valutazione del Tribunale, secondo cui non è stata provata una situazione peculiare idonea a conferire interesse individuale all’importatrice.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Airoldi Metalli SpA a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che un regolamento antidumping definitivo è impugnabile direttamente da un operatore privato solo se non comporta misure di esecuzione e lo riguarda direttamente. Se l’applicazione pratica del dazio richiede atti delle autorità doganali nazionali, il ricorso diretto non è ammissibile salvo prova dell’interesse individuale; tale prova non può derivare dalla sola partecipazione alla procedura antidumping o dagli effetti economici allegati in modo generico.
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