Sentenza n. 4094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 01385/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Vallo della Lucania (SA) n. 94/2022,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva rigettato il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile relativo alla liquidazione degli interessi sul risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il creditore ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 96.844,62, oltre agli interessi legali secondo il criterio indicato nella pronuncia. Avendo ricevuto dal Comune somme che riteneva inferiori a quanto dovuto a titolo di interessi, ha sostenuto che l’importo risarcitorio dovesse essere rivalutato dal momento dell’evento dannoso e che gli interessi dovessero essere calcolati sulla somma progressivamente rivalutata, senza previa devalutazione dell’importo liquidato. In appello ha dedotto violazione degli artt. 112 e 114 c.p.a., dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1362 c.c., motivazione illogica e contraddittoria e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha contestato al TAR di avere considerato il solo dispositivo della sentenza civile, senza interpretarla unitariamente con la motivazione e con il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 1712/1995, nonché di avere attribuito rilievo eccessivo al rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale da parte del giudice civile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati. In sede di ottemperanza di una decisione resa da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo non può integrare o specificare il giudicato mediante una formazione progressiva, ma deve attenersi a un criterio di stretta continenza. Può tuttavia interpretare la pronuncia da eseguire, considerando non soltanto il dispositivo ma anche la motivazione, nella parte idonea a rivelare l’effettiva volontà del giudice. Nel caso concreto, il dispositivo indicava chiaramente euro 96.844,62 come danno liquidato all’attualità e disponeva la devalutazione della somma per il calcolo degli interessi. Sebbene un passaggio della motivazione qualificasse l’importo come valore del natante al momento del furto, la motivazione richiamava successivamente la regola della liquidazione all’attualità e il dispositivo recepiva tale criterio. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995 non imponeva una diversa lettura, poiché tale pronuncia presuppone proprio la devalutazione, ai fini del calcolo degli interessi, della somma espressiva del danno attuale. Il contrasto tra motivazione e dispositivo avrebbe potuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, potendo determinare nullità ove insanabile, ma non poteva essere risolto in sede di ottemperanza attraverso una modifica del giudicato. In assenza di impugnazione, il Collegio ha attribuito prevalenza al dispositivo inequivoco, valutato insieme agli ulteriori passaggi motivazionali e al provvedimento che aveva rigettato l’istanza di correzione materiale. L’appello è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità e difficoltà interpretativa della vicenda.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione ai limiti e all’oggetto del giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Richiamato dall’appellante quale disposizione regolatrice del giudizio di ottemperanza.
art. 12 preleggi
Invocato per sostenere l’interpretazione della sentenza civile secondo i criteri ermeneutici applicabili.
art. 1362 c.c.
Richiamato dall’appellante in tema di interpretazione della pronuncia giudiziale.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibile nullità della sentenza derivante da un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, da far valere mediante impugnazione ordinaria e non mediante correzione dell’errore materiale.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di ottemperanza avente a oggetto una pronuncia resa da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo non può integrare o specificare il giudicato mediante una formazione progressiva, dovendo attenersi a un criterio di stretta continenza rispetto al contenuto della decisione da eseguire.
- La corretta esecuzione di una sentenza deve essere determinata interpretando unitariamente dispositivo e motivazione; tuttavia, quando il dispositivo è inequivoco, occorre attribuirgli prevalenza se la motivazione, considerata nel suo complesso, non impone una diversa ricostruzione dell’effettiva volontà decisoria.
- Il giudice dell’ottemperanza può interpretare il giudicato esterno, ma non può modificarlo né correggere, integrare o sostituire la statuizione contenuta nella pronuncia, soprattutto quando la diversa lettura prospettata richiederebbe una revisione del procedimento logico-motivazionale del giudice che l’ha resa.
- In assenza di impugnazione della sentenza, un contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere risolto in sede di ottemperanza mediante una modifica del contenuto precettivo della decisione; se il contrasto è insanabile, deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e può comportare la nullità della pronuncia.
- Quando una somma risarcitoria è liquidata all’attualità, gli interessi relativi al periodo anteriore alla liquidazione devono essere calcolati sulla somma progressivamente rivalutata, previa devalutazione dell’importo liquidato alla data dell’evento dannoso secondo il criterio stabilito nella pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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