Cassazione Civile, Ordinanza n. 22264/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio, ritenuto percettore di redditi di capitale/non dichiarati derivanti da utili extracontabili di una società a ristretta base sociale. In primo grado e in appello il contribuente aveva contestato, tra l'altro: la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società; la legittimità della ricostruzione documentale operata dal giudice d'appello; l'inammissibilità della querela di falso proposta contro alcuni documenti; la sussistenza del presupposto della presunzione di distribuzione degli utili ai soci, che secondo il ricorrente non poteva fondarsi sulla sola partecipazione maggioritaria; l'efficacia dell'accertamento societario nel giudizio contro il socio; e la decadenza dal potere di accertamento per asserita mancanza della prova della denuncia penale che giustificherebbe il raddoppio dei termini. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per la ricostituzione del fascicolo; violazione delle norme sulla querela di falso e sulla sospensione necessaria; violazione delle norme su presunzioni e onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per la prova dell'accertamento societario; violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 sul raddoppio dei termini e sulle modifiche normative successive.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo perché, nei giudizi relativi al socio, è irrilevante la questione della valida notifica dell'avviso emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la sua esistenza come presupposto di fatto dell'accertamento personale; ha inoltre precisato che la CTR si era limitata a ricostruire il fascicolo e non a disporre una nuova acquisizione indebita. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancato confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, osservando comunque che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è legittima nelle società a ristretta base anche quando non vi siano rapporti di parentela. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che il raddoppio dei termini opera sulla base dei presupposti astratti dell'obbligo di denuncia per reati tributari, senza necessità di prova della presentazione della denuncia o dell'esito del procedimento penale, e che le modifiche introdotte nel 2015-2016 non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
non riguarda la ricostituzione del fascicolo processuale, che può essere legittimamente effettuata dal giudice nel contraddittorio tra le parti.
art. 37 cod. proc. civ.
richiamato insieme alle norme sulla querela di falso; non emerge una specifica interpretazione autonoma diversa dal contesto processuale.
art. 222 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla querela di falso e al suo rito davanti al giudice competente.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel contesto della giurisdizione e del rito tributario, senza una specifica massima autonoma nel provvedimento.
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato a sostegno della censura sulla querela di falso e sulla sospensione; la Corte non ne ricava un ostacolo alla decisione tributaria nel caso concreto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
non risultano violate dalla CTR nella valutazione della prova e nell'uso delle presunzioni.
art. 2697 c.c.
la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili grava sul contribuente.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili sulla base della ristrettezza della compagine sociale e del controllo reciproco tra soci.
art. 2729 c.c.
la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è consentita e può essere vinta solo con prova contraria specifica.
art. 115 e 116 t.u.i.r.
richiamati dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza specifica elaborazione normativa da parte della Corte.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari, indipendentemente dalla prova della effettiva presentazione della denuncia e dall'esito del procedimento penale.
art. 331 cod. proc. pen.
rileva quale parametro dell'obbligo di denuncia che fa scattare il raddoppio dei termini.
d.lgs. n. 74 del 2000
indicato come fonte dei reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.
art. 43 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in via sistematica dalla giurisprudenza citata per il raddoppio dei termini in materia IVA.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
la disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208 del 2015
le modifiche al regime del raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati nei periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia richiamata.
art. 295 cod. proc. civ.
il giudizio sul socio può essere sospeso in attesa del giudicato nel giudizio pregiudicante sulla società, quando il thema decidendum dipenda realmente da esso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conseguenza del rigetto del ricorso: presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito in capo alla società costituisce il presupposto fattuale dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio, ma il giudizio sul socio resta autonomo rispetto a quello societario.
- L'eventuale vizio di notifica dell'avviso emesso nei confronti della società non impedisce, di regola, l'accertamento nei confronti del socio, quando sia pacifica l'esistenza dell'atto societario come base dell'accertamento conseguenziale.
- Per escludere la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili in una società a ristretta base, il socio non può limitarsi a contestare la regolarità formale o la definitività dell'accertamento societario, ma deve contrastare il concreto conseguimento degli utili o provare che essi siano stati accantonati o reinvestiti.
- La ristrettezza della base sociale, da sola, è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, anche in assenza di rapporti di parentela; la prova contraria grava sul contribuente.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni che comportano obbligo di denuncia penale opera sulla base della sussistenza dei presupposti astratti dell'obbligo stesso, senza necessità di provare la presentazione della denuncia o l'esito del processo penale.
- Il giudice tributario, quando sia dedotto l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini, deve verificare ex post la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, ma non può spingersi a valutare la fondatezza del reato in sede tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →