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Sentenza

Sentenza n. 1311/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1328/2025, relativa all’accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1328/2025, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare al docente l’importo di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dal sorgere al soddisfo. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Il TAR ha accertato la rituale notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di legge per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, il giudice ha nominato fin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente. Il commissario dovrà intervenire entro ulteriori 60 giorni, previa richiesta della parte ricorrente, e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Le spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la disciplina del giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    Utilizzato analogicamente dal TAR quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di una somma e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e, nel caso concreto, alla richiesta della parte ricorrente.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un obbligo pecuniario può essere individuato in un dirigente o funzionario della struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega e senza compenso quando si tratti di dipendente pubblico già inserito nella struttura obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione della notifica del titolo, del suo passaggio in giudicato e dell’inadempimento, unitamente alla documentazione acquisita, consente al giudice di accertare l’obbligo di esecuzione e adottare le misure conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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