Sentenza del 29/03/2017 n. 8051 - Corte di Cassazione
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - Morte della parte - Riassunzione - Legittimazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito della morte di D.P.A. durante il giudizio d'appello, Equitalia Sud ha chiesto la riassunzione del processo nei confronti dei chiamati all'eredità. Tuttavia, il coniuge e i figli avevano già rinunciato espressamente all'eredità prima della presentazione dell'istanza di riassunzione. Equitalia ha impugnato la decisione della CTR, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio e che non gravasse su di essa l'obbligo di individuare correttamente i singoli eredi. Ha inoltre dedotto, con un unico motivo, sia violazioni di legge sia vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, perché formulava cumulativamente censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, e comunque infondato nel merito. Ha confermato che la legittimazione processuale, dopo la morte della parte, spetta all'erede che abbia accettato l'eredità, anche tacitamente, non al semplice chiamato. Poiché i destinatari della riassunzione avevano già rinunciato all'eredità, essi erano privi di legittimazione passiva. La riassunzione nei loro confronti era quindi nulla per errata individuazione del soggetto da citare e il contraddittorio non era stato validamente instaurato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna di Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori. È stata invece respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Codice civile, art. 476
Accettazione dell'eredità.
La qualità di erede può derivare anche da un'accettazione tacita; la semplice chiamata all'eredità non è sufficiente a trasferire la legittimazione processuale.
Codice civile, art. 485, comma 2
Accettazione dell'eredità e possesso dei beni ereditari.
La qualità successoria deve essere concretamente verificata; la delazione ereditaria, da sola, non rende il chiamato automaticamente legittimato nel processo.
Codice di procedura civile, art. 96, comma 3
Responsabilità aggravata.
La condanna per abuso del diritto di impugnazione richiede una condotta processuale caratterizzata da colpa grave, finalità dilatorie o manifesta infondatezza; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Motivi del ricorso per cassazione.
Le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione devono essere formulate in modo chiaro e distinto; la loro trattazione indistinta rende il motivo inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 33, 34, 43, 45 e 61
Disposizioni sul contraddittorio, sull'interruzione e sulla prosecuzione o riassunzione del processo tributario.
La prosecuzione o riassunzione del giudizio tributario deve essere effettuata nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati a succedere alla parte deceduta; non è sufficiente notificare l'atto a soggetti che abbiano rinunciato all'eredità.
Massime di principio
- Dopo la morte di una parte, la riassunzione deve essere rivolta agli effettivi successori, cioè a coloro che abbiano accettato l'eredità, non ai meri chiamati.
- La parte che riassume può inizialmente individuare i chiamati all'eredità sulla base delle informazioni disponibili, ma deve considerare circostanze già conoscibili che escludano la successione, come una rinuncia formalizzata.
- La notifica della riassunzione a chi ha già rinunciato all'eredità non instaura validamente il contraddittorio e determina la nullità della riassunzione per errata identificazione del destinatario.
- La rinuncia all'eredità, se anteriore alla riassunzione e conoscibile con l'ordinaria diligenza, priva il soggetto di legittimazione passiva nel processo relativo alla posizione del defunto.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente il registro delle successioni e gli altri atti pubblici rilevanti, accertando accettazioni, rinunce o ulteriori vicende che incidano sulla qualità di erede.
- Nel ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere esposte separatamente e con precisione, evitando motivi promiscui suscettibili di essere dichiarati inammissibili.
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