Cassazione Penale, Sentenza n. 19356/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna emessa dalla Corte d'appello di Torino in esecuzione di mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza rumena che gli infligge pena complessiva di tre anni, sei mesi e ottanta giorni per vari reati (tra cui tentata truffa). Il motivo di ricorso principale era la violazione degli artt. 6 e 18-ter della legge n. 69/2005: si sostiene che il provvedimento romeno fosse in realtà un'ordinanza di incidente di esecuzione che ha rideterminato la pena riconoscendo la continuazione e che il ricorrente non ha avuto conoscenza del processo che ha portato alla condanna per tentata truffa (era stato assolto in primo grado e condannato in absentia in appello), per cui le garanzie di riesame e partecipazione sarebbero insufficienti rispetto a quanto richiesto dall'art. 6 della legge 69/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il provvedimento di rideterminazione delle pene (assimilabile a un incidente di esecuzione) costituisca una "decisione giudiziaria esecutiva" ai sensi dell'art. 6, lett. c) della legge n. 69/2005 e che la documentazione fornita dall'autorità richiedente contenga le garanzie richieste (possibilità di impugnazione o di ottenere un nuovo processo con riesame nel merito). La Corte territoriale aveva inoltre valutato la corrispondenza delle fattispecie con l'ordinamento italiano, escludendo la rilevanza penale per alcune condotte (guida senza patente, dichiarazioni mendaci) per carenza della doppia punibilità e riconoscendo invece la corrispondenza per la tentata truffa con l'art. 642 c.p.; il requisito della doppia punibilità risultava quindi soddisfatto per la fattispecie principale. Conseguentemente la consegna è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 6, lett. c)
Il requisito richiesto è l'esistenza di una sentenza esecutiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza; pertanto un provvedimento di rideterminazione della pena (incidente di esecuzione) è sufficiente purché siano garantiti i rimedi che consentono il riesame del merito.
legge n. 69 del 2005, art. 7
Stabilisce il requisito della doppia punibilità; la Corte ha valutato la corrispondenza delle condotte indicate nel mandato con fattispecie del diritto interno e ha escluso la doppia punibilità per alcuni episodi (es. guida senza patente) mentre l'ha riconosciuta per la tentata truffa (art. 642 c.p.).
legge n. 69 del 2005, art. 8
Richiamata come parte del quadro normativo relativo all'ambito applicativo degli atti giudiziari esecutivi; utilizzata insieme all'art. 7 per delimitare le fattispecie valutate.
legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1-bis, lett. c)
Interpretazione secondo la giurisprudenza che ammette la consegna anche in presenza di sentenze straniere contumaciali purché sussista la possibilità di opposizione/ricorso con riesame del merito; la Corte ha fatto riferimento a tale interpretazione per ritenere non violati i diritti fondamentali del ricorrente.
codice penale, art. 642
Il reato rumeno di truffa è stato ritenuto corrispondente all'art. 642 c.p. (truffa) e quindi in linea con il requisito di doppia punibilità per quella specifica fattispecie.
codice di procedura penale, artt. 666 e 671
Richiamati per analogia al carattere del provvedimento romeno: la rideterminazione delle pene è assimilabile a un incidente di esecuzione previsto dagli artt. citati, cioè a un provvedimento che interviene su sentenze di cognizione precedenti.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia di rigetto del ricorso e alla trasmissione degli atti alla cancelleria.
legge n. 69 del 2005, art. 18-ter
Richiamata dal ricorrente ma non ritenuta risolutiva; la decisione della Corte si è concentrata sull'art. 6 e sui requisiti di esecutività e garanzia procedurale.
Massime di principio
- I provvedimenti di rideterminazione della pena (incidenti di esecuzione o analoghi atti stranieri) possono essere considerati decisioni giudiziarie esecutive ai fini della normativa sul mandato di arresto europeo, se l'autorità richiedente fornisce garanzie sui rimedi di riesame.
- In sede di esame della consegna il giudice italiano deve valutare la corrispondenza delle fattispecie con il diritto interno e il requisito della doppia punibilità per ciascuna condotta: le condotte che non trovano corrispondenza possono essere escluse dalla consegna.
- La presenza di una condanna in absentia non esclude automaticamente la consegna se dall'autorità richiedente emergono rimedi effettivi (es. opposizione, possibilità di nuovo processo) che consentono il riesame del merito, conformemente all'art. 6 della legge 69/2005.
- Una volta che l'autorità richiedente abbia fornito le informazioni e le garanzie previste dalla legge, il sindacato del giudice nazionale è limitato: non è richiesto un ulteriore approfondimento oltre la verifica dell'esecutività e della corrispondenza delle fattispecie.
- Chi impugna una decisione di consegna sostenendo mancata conoscenza o vizi procedurali deve dimostrare l'effettiva carenza delle garanzie di riesame previste dalla normativa sul mandato di arresto europeo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →