Sentenza del 21/10/2015 n. 21394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'INVIM straordinaria per l'anno 1994. L'Ufficio aveva elevato il valore iniziale e finale dichiarato del terreno sulla base di una perizia dell'UTE, ritenendolo edificabile e correttamente valutato. La ricorrente ha dedotto: l'intervenuta definizione agevolata mediante condono ai sensi della legge n. 289 del 2002; la violazione delle regole sull'onere della prova; l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione; nonché la decadenza dell'Amministrazione e la prescrizione del credito per il decorso di oltre dieci anni senza iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva riprodotto né allegato la documentazione necessaria a dimostrare che i pagamenti del condono riguardassero proprio l'INVIM oggetto della controversia. Anche i motivi relativi alla prescrizione sono stati ritenuti carenti, perché la società non aveva dimostrato di avere sollevato validamente l'eccezione già nel giudizio di primo grado. L'ultimo motivo è stato respinto sia perché la sentenza impugnata non attestava l'omessa iscrizione a ruolo, sia perché la decadenza dell'Amministrazione non era rilevabile d'ufficio e avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente in primo grado. L'avviso di accertamento e la decisione della CTR sono quindi rimasti confermati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società, riguardanti violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi di motivazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Disciplina una forma di definizione agevolata delle pendenze tributarie. Per farla valere in giudizio, il contribuente deve dimostrare in modo specifico che il pagamento effettuato si riferisca proprio alla controversia.
Art. 2697 c.c.
Pone a carico di chi intende far valere un diritto o un fatto estintivo l'onere di provarlo. Nel caso concreto, la società non ha documentato adeguatamente il collegamento tra il condono e l'INVIM controversa.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, in cassazione la parte deve dimostrare, mediante il principio di autosufficienza, dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'INVIM e ai termini dell'attività di accertamento e riscossione.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 56, 76 e 78
Norme richiamate dalla contribuente in materia di liquidazione, decadenza e prescrizione dei tributi e dei relativi atti di riscossione; la Corte non le ha applicate nel merito perché le doglianze erano inammissibili o infondate.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi propone ricorso deve indicare e, quando necessario, riprodurre o allegare gli atti e i documenti indispensabili per consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle censure, senza dover ricercare autonomamente nei fascicoli.
Massime di principio
- Il contribuente che invoca un condono o una definizione agevolata deve provare con documentazione precisa che il pagamento riguarda esattamente l'atto e l'imposta oggetto della controversia; non è sufficiente produrre ricevute generiche.
- Nel ricorso per cassazione le questioni procedurali e le eccezioni già sollevate devono essere documentate indicando in quale atto e grado di giudizio siano state formulate. In mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le eccezioni di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, quando non sono rilevabili d'ufficio, devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente gli atti di merito né ricostruisce autonomamente la documentazione: il ricorrente deve mettere la Corte nelle condizioni di verificare direttamente i fatti posti a fondamento del ricorso.
- Una perizia estimativa dell'Amministrazione può essere ritenuta sufficiente se descrive in modo analitico le caratteristiche del bene e il procedimento di calcolo; spetta al contribuente fornire elementi concreti e specifici per contestarla.
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