Sentenza n. 3628/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, rimasta priva di occupazione durante la pandemia, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione e ne aveva chiesto il rinnovo. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, aveva comunicato alla Questura l'assunzione come collaboratrice domestica, con contratto di venticinque ore settimanali. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5, 9, 22 e 26 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 13 del d.P.R. 394/1999, degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per erronea valutazione della situazione fattuale e reddituale, omessa considerazione delle condizioni attuali e degli elementi sopravvenuti, sviamento, erronea presupposizione, carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e abnormità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse valutato la nuova occupazione, i redditi prodotti e la durata del soggiorno e integrazione personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha accertato che la Questura aveva esaminato la nuova occupazione comunicata dalla ricorrente e, pertanto, non aveva violato l'obbligo di considerare le sopravvenienze previsto dall'art. 5 del d.lgs. 286/1998. Il rigetto non era fondato sull'omessa valutazione dell'attività lavorativa, bensì sulla ritenuta insufficienza dei requisiti reddituali del datore di lavoro e sull'inadeguatezza dello schema negoziale, poiché il datore indicato risultava a sua volta collaboratore domestico e aveva assunto un altro collaboratore domestico. È stato quindi respinto anche il motivo relativo all'impedimento di ottenere il permesso sulla base dell'attività lavorativa. Infine, il Collegio ha affermato che la durata del soggiorno e l'integrazione non sono, da sole, sufficienti a giustificare il rilascio di un permesso per motivi di lavoro in assenza di un valido rapporto lavorativo, ferma la possibilità di un permesso ad altro titolo o di una diversa valutazione in presenza di un rapporto di lavoro effettivo. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
artt. 4, 5, 9, 22 e 26 d.lgs. 286/1998
La disciplina del soggiorno e del rinnovo del permesso impone la valutazione delle condizioni rilevanti dello straniero e delle sopravvenienze, ma non consente il rilascio del permesso per lavoro in assenza di un rapporto lavorativo valido e di requisiti reddituali sufficienti.
art. 13 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione regolamentare applicabile alla disciplina del soggiorno; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, senza che il Collegio ravvisi una specifica violazione.
artt. 2 e 3 Costituzione
Richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non violati in relazione alla legittimità del diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l'Amministrazione deve valutare le condizioni attuali dello straniero e gli elementi sopravvenuti prodotti prima della decisione; tale obbligo è assolto quando il provvedimento esamina espressamente la nuova attività lavorativa comunicata dall'interessato.
- La mera esistenza di un'attività lavorativa formalmente dichiarata non impone il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se l'Amministrazione ritiene insufficienti i requisiti reddituali del datore o non valido il rapporto lavorativo dedotto.
- La durata del soggiorno e il grado di integrazione dello straniero, considerati isolatamente, non sono sufficienti a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro quando manchi un rapporto di lavoro effettivo e valido; resta possibile la valutazione di un diverso titolo di soggiorno, ove ne ricorrano i presupposti.
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