Cassazione Penale, Sentenza n. 08819/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge per omissione del giudice di appello nel provvedere sulla domanda formulata dall'imputato (Donzella) volta a ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato nel grado di appello, in conseguenza della soccombenza dell'appellante (parte civile). Tale omissione sarebbe in contrasto con il secondo comma dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 applicabile al procedimento instaurato a norma dell'art. 21 del medesimo decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'omissione come error in procedendo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla mancata decisione sulle spese processuali, disponendo il rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione monocratica affinché provveda a decidere sulla richiesta di liquidazione e condanna della parte civile alle spese, conformemente al secondo comma dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 21
dispone la facoltà della persona offesa di chiedere la citazione a giudizio (procedimento a querela/azione a norma dell'art. 21)
Stabilisce l'origine del procedimento come instaurato su ricorso/denuncia della persona offesa; da ciò discende l'applicabilità delle norme specifiche del d.lgs. 274/2000 relative agli effetti dell'impugnazione proposta dalla persona offesa.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 38
"1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile."
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, se la persona offesa che ha proposto l'azione ai sensi dell'art. 21 (e ha quindi impugnato o proposto appello) risulta soccombente, il giudice è tenuto a dichiarare la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato; l'omissione di tale pronuncia costituisce violazione di legge correggibile in Cassazione.
codice di procedura penale - art. 606
richiamato in relazione ai vizi denunciabili in Cassazione
La Corte ricorda che la persona offesa, qualificandosi come accusatore privato in procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 21, può proporre ricorso per cassazione deducendo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p. qualora impugni la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali.
codice di procedura penale - art. 576
menzionato nel confronto tra rimedi impugnatori (appello per effetti civili)
Se la persona offesa impugna la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, il rimedio è l'appello ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; la giurisprudenza distingue quindi tra possibilità di impugnazione per effetti penali (ricorso per cassazione) e per effetti civili (appello).
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Rv. 283748 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 23406 del 30/01/2025 (dep. 23/06/2025) Rv. 288155 -01
Richiama precedenti che confermano la legittimazione della persona offesa a impugnare la sentenza di proscioglimento con ricorso per cassazione per gli effetti penali e la distinzione tra rimedi a seconda degli effetti che si intendono ottenere.
Massime di principio
- Nel procedimento instaurato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 274/2000, se la parte offesa impugna e risulta soccombente, il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi sulla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 38, comma 2; la mancata pronuncia è vizio procedurale correggibile in Cassazione.
- La persona offesa che agisce come accusatore privato ha la possibilità, per gli effetti penali, di ricorrere in Cassazione deducendo i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; per far valere solo la responsabilità civile, il rimedio ordinario è l'appello ai sensi dell'art. 576 c.p.p.
- Per ottenere la condanna alle spese da parte civile soccombente, l'imputato (o la parte interessata) deve formulare la relativa richiesta in giudizio; tuttavia la decisione sulla condanna è obbligatoria e la sua omissione costituisce errore in procedendo anche se la richiesta è stata fatta in udienza.
- Se il ricorrente-aggressore privato ha avuto colpa grave nell'impugnare, oltre alla condanna alle spese può essere disposta la responsabilità risarcitoria verso l'imputato o il responsabile civile; pertanto, nelle scelte di impugnazione la persona offesa deve valutare il rischio di esposizione a rifusione delle spese e, in caso di esito sfavorevole, anche di risarcimento per colpa grave.
- In caso di omissione del giudice su questioni formali (es. decisione sulle spese), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente al vizio e disporre il rinvio al giudice di merito in diversa composizione per consentire la pronuncia mancante.
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