Sentenza n. 498/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di liquidazione e calcolo del TFS, nella parte in cui non riconosce e liquida il beneficio di cui all'art. 6-bis del DL n. 387 1987 e di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi conseguenti e successivi anche se non conosciuti; - per l'accertamento del diritto alla corresponsione sul proprio trattamento di fine servizio TFS dei sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, - per la condanna dell'INPS alla rideterminazione all'interno del Trattamento di Fine Servizio TFS dei suddetti scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. 387 del 1987 ed all'erogazione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di liquidazione e calcolo del TFS privi del riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la liquidazione del trattamento di fine servizio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per il mancato computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. L'INPS ha contestato la sussistenza del requisito soggettivo, sostenendo che il beneficio sarebbe riservato alla Polizia di Stato, e ha eccepito la decadenza per il mancato rispetto del termine previsto per la domanda di collocamento in quiescenza. I Ministeri hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, ritenendo che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina al pagamento della contribuzione il beneficio per chi cessa dal servizio a domanda, è stato ritenuto applicabile ai soli fini pensionistici e non alla liquidazione del TFS. L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987. Il TAR ha inoltre escluso la decadenza, rilevando l'ambiguità della disciplina sul termine e la sua riferibilità ai presupposti sostanziali del beneficio, non a un onere procedimentale chiaramente sanzionato. Ha annullato gli atti impugnati, accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio e condannato l'INPS a rideterminare entro sessanta giorni l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Le spese sono state poste a carico dell'INPS per euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; sono state compensate nei confronti dei Ministeri estromessi.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]
La disposizione riconosce i sei scatti, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, convertito dalla l. n. 468/1987, come modificato dall'art. 11 l. n. 231/1990
Ai [...] sottufficiali delle Forze armate [...] sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti [...]
La precedente disciplina limitativa, riferita a cessazione per età, inabilità o decesso, non rivive per effetto della successiva abrogazione della norma modificativa.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Gli aumenti periodici [...] sono attribuiti [...] con esclusione del collocamento in congedo a domanda [...] Il beneficio [...] si applica [...] a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La norma riguarda il regime contributivo degli scatti ai fini pensionistici e non incide sul diritto al loro computo nella liquidazione del TFS.
art. 1911 cod. ordinamento militare
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ordinamento militare
Sono o restano abrogati [...] legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non produce la reviviscenza della disciplina anteriormente abrogata, in assenza di un'espressa previsione ripristinatoria.
art. 16 l. n. 121/1981
Oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato
La nozione di forze di polizia comprende anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ai fini dell'ambito soggettivo del beneficio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del TFS, si applica al personale delle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, quando ricorrono i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disposizione.
- La disciplina dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, relativa al pagamento della contribuzione per il personale che cessa dal servizio a domanda, opera ai fini pensionistici e non esclude il computo dei sei scatti nella liquidazione del TFS.
- L'abrogazione di una norma modificativa non determina, salvo espressa previsione legislativa, la reviviscenza della disciplina precedente che quella norma aveva abrogato o sostituito.
- Il mancato rispetto del termine previsto per la domanda di collocamento in quiescenza non può comportare decadenza dal beneficio quando la disposizione è ambigua quanto alla natura del termine e non stabilisce in modo chiaro che esso costituisca un onere procedimentale sanzionato con la perdita del diritto.
- Nelle controversie relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento, mentre l'amministrazione di appartenenza del dipendente è priva di legittimazione passiva, salva la distinta rilevanza dei rapporti interni.
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