Cassazione Penale, Ordinanza n. 25484/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso, formalmente qualificato come vizio motivazionale. Sosteneva che la valutazione del materiale indiziario, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale, fosse viziata e chiedeva in sostanza una diversa lettura delle fonti probatorie. Nel provvedimento si fa riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli elementi costitutivi del reato e ritenuto meramente ipotetiche le giustificazioni difensive dell'imputato, secondo cui il conto corrente a lui riferibile sarebbe stato utilizzato da altri. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti di prove già analiticamente esaminate dal giudice di merito.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della valutazione del materiale indiziario; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, se non nei limiti di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio motivazionale che si traduca nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio o in una lettura alternativa delle fonti di prova.
- Il ricorso per cassazione contro la valutazione degli indizi è ammissibile solo se individua specifici travisamenti delle emergenze processuali effettivamente e analiticamente considerate dal giudice di merito.
- La mera prospettazione di ipotesi difensive alternative, prive di riscontro e non idonee a incrinare la ricostruzione del giudice di merito, non integra un vizio sindacabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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