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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35567/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di addizionale IRES c.d. "Robin tax" per gli anni d'imposta 2008, 2010 e 2011. La società sosteneva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112 del 2008, i versamenti eseguiti anche per periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza dovessero essere restituiti, nonostante la formulazione della decisione costituzionale avesse limitato gli effetti della declaratoria "a decorrere dal giorno successivo" alla pubblicazione. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sulla domanda di rimborso, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 30, comma 3, l. n. 87/1953, assumendo che il giudice ordinario non potesse applicare la disciplina censurata ai rapporti non esauriti e che la Consulta non potesse modulare temporalmente gli effetti per ragioni di bilancio; 3) violazione dell'art. 137, comma 3, Cost., sostenendo di non voler impugnare la sentenza della Corte costituzionale; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cit. per contrasto con l'art. 24 Cost. La contribuente, inoltre, in memoria, prospettava ulteriori questioni di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque respinto integralmente l'appello della contribuente in modo incompatibile con la pretesa restitutoria, sicché il rigetto di tale domanda era almeno implicito. Ha poi dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo, terzo e quarto motivo: è stata ribadita l'impossibilità di dedurre direttamente in cassazione la violazione di norme costituzionali, dovendosi semmai sollevare questione di legittimità della norma applicata; è stata qualificata come sostanziale impugnazione della sentenza della Corte costituzionale la doglianza che pretendeva di disapplicarne la clausola temporale; è stata confermata la piena vincolatività della sentenza n. 10/2015 e della sua limitazione degli effetti al futuro, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso per i periodi precedenti. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le ulteriori questioni sollevate, richiamando il bilanciamento operato dalla Corte costituzionale tra tutela del contribuente, equilibrio di bilancio, solidarietà e ragionevolezza del prelievo.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112 del 2008

    "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"

    La disposizione istitutiva dell'addizionale IRES è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ma solo con efficacia pro futuro, senza travolgere i rapporti anteriori alla pubblicazione della sentenza n. 10 del 2015.

  • art. 136 Cost.

    La cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima opera con efficacia erga omnes, ma la Corte costituzionale può modulare temporalmente gli effetti della pronuncia.

  • art. 137, comma 3, Cost.

    "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."

    Le decisioni della Corte costituzionale non possono essere impugnate direttamente o indirettamente mediante ricorso per cassazione che miri a rimetterne in discussione il contenuto sostanziale.

  • art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato come norma che disciplina gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, ma non consente al giudice comune di disapplicare la clausola temporale apposta dalla Consulta alla declaratoria di illegittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito abbia comunque respinto integralmente la domanda in modo incompatibile con la pretesa dedotta.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il veicolo formale delle censure, ma non può essere utilizzato per dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali contro la sentenza impugnata.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a scalfire la legittimità della modulazione temporale degli effetti della declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 24 Cost.

    La questione è stata ritenuta non rilevante, poiché la limitazione del rimborso non deriva da compressione del diritto di difesa, bensì dalla mancanza stessa del diritto sostanziale alla restituzione per i periodi anteriori.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella memoria come parametro della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non idoneo a superare il bilanciamento già effettuato dalla Corte costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella memoria, ma la Corte ha ribadito che la modulazione temporale della declaratoria evita irragionevoli redistribuzioni della ricchezza e mantiene coerenza con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza.

  • art. 117 Cost.

    Evocato indirettamente nel richiamo alla CEDU e agli obblighi europei, ma la Corte ha osservato che il bilanciamento tra i valori era già stato compiuto dalla Corte costituzionale.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella motivazione della sentenza costituzionale come parametro di solidarietà sociale da preservare tramite la limitazione retroattiva degli effetti della declaratoria.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma e ne limita espressamente gli effetti al futuro, i giudici comuni devono applicare tale delimitazione temporale e non possono estendere la pronuncia ai rapporti anteriori in base a una lettura alternativa del principio di retroattività.
  • Non è configurabile omessa pronuncia se il rigetto integrale della domanda o dell'appello è logicamente incompatibile con la pretesa fatta valere, potendosi ravvisare un rigetto implicito della domanda non espressamente esaminata.
  • In cassazione non è ammissibile dedurre in via diretta la violazione di norme costituzionali contro la sentenza di merito; il contrasto con la Costituzione va veicolato, quando ne ricorrano i presupposti, attraverso la questione di legittimità della norma applicata.
  • Le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili neppure indirettamente mediante ricorso contro la sentenza di merito che le abbia applicate, quando la censura miri sostanzialmente a rimettere in discussione il bilanciamento di interessi e la decorrenza temporale stabiliti dal giudice delle leggi.
  • In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia solo pro futuro, il rimborso di un tributo indebitamente versato può essere riconosciuto solo per i pagamenti eseguiti dopo la data indicata dalla Corte costituzionale, non per le annualità anteriori ancora pendenti.
  • La modulazione temporale degli effetti di una pronuncia costituzionale è giustificata dal bilanciamento tra principi costituzionali contrapposti, inclusi l'equilibrio di bilancio, la solidarietà sociale e l'esigenza di evitare irragionevoli redistribuzioni della ricchezza.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che ripropongono, senza elementi nuovi e in modo meramente esplorativo, un bilanciamento già effettuato dalla Corte costituzionale sono manifestamente infondate o comunque inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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