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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42411/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per plurimi furti e tentati furti (artt. 110, 56, 624‑bis, 625 n.2 c.p.). Le censure principali erano: vizio di motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) per avere la Corte territoriale riproposto meccanicamente le ragioni del primo giudice senza affrontare le deduzioni difensive; insufficiente prova della riconducibilità degli illeciti agli imputati (presunta equivoca interpretazione delle intercettazioni, scarsa dimostrazione della presenza nei luoghi/fasce orarie contestate e contestata identificazione del Radosavljevic sulla base di una fotografia di documento e di una testimonianza sul soprannome "Orbis"); e, per alcuni imputati, eccezione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la prescrizione si fosse già perfezionata prima della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In sintesi: i motivi sono stati ritenuti generici, aspecifici o manifestamente infondati. Quanto alla prescrizione, la Corte ha condiviso il calcolo dei termini eseguito dal giudice di merito (tenendo conto dei periodi di sospensione legati a istanze difensive e sottraendo 19 giorni relativi all'applicazione poi dichiarata parzialmente incostituzionale della disciplina anti‑Covid), concludendo che nessun reato si era estinto prima della sentenza d'appello (termine di prescrizione più prossimo al 1° gennaio 2023). Sui profili probatori la Cassazione ha richiamato il divieto di riesame del merito, ritenendo la motivazione di merito coerente e immune da vizi logico‑giuridici tali da giustificare la cassazione. Dichiarati inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 56, 624‑bis, 625 n.2

    Articoli che descrivono la partecipazione al reato, l'aggravante della recidiva/mezzi, il furto aggravato; la Corte ha confermato la sussistenza dei reati alla luce delle risultanze di fatto (intercettazioni, GPS, appostamenti, identificazioni) ritenute sufficienti dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che delimita i motivi di cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi formulati dai ricorrenti generici o aspecifici e quindi inammissibili perché non consentono il sindacato di legittimità sulla motivazione impugnata.

  • Codice penale, art. 159, primo comma, n. 3

    Prevede la sospensione della prescrizione per rinvii determinati da istanze difensive; la Corte ha confermato che tali sospensioni si computano e si estendono ai coimputati, salvo che questi abbiano dato causa al differimento o si siano opposti.

  • D.L. n. 18/2020, art. 83 comma 9 (discipline anti‑Covid)

    La Corte ha rilevato che parte della disciplina anti‑Covid (sospensione dei termini) era stata poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sent. n.140/2021), per cui ha escluso 19 giorni dal computo della sospensione, conformandosi alla valutazione di merito sul calcolo complessivo dei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben contestualizzati: censure generiche o aspecifiche sulla motivazione vengono dichiarate inammissibili.
  • La Corte Suprema non riesamina il merito dei fatti (valutazione delle intercettazioni, confronti fotografici, valutazione delle testimonianze): può sindacare solo la coerenza logico‑giuridica dell'atto motivazionale del giudice di merito.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione in Cassazione è necessario rappresentare analiticamente la sequenza procedimentale e dimostrare, con calcolo dettagliato, il maturare del termine prima della sentenza impugnata; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • I periodi di sospensione della prescrizione disposti per rinvii dovuti a istanze difensive si computano e possono estendersi ai coimputati che non si siano opposti; la disciplina temporanea (es. norme anti‑Covid) può subire effetti di successiva declaratoria d'incostituzionalità che incidono sul calcolo.
  • La prova di identificazione basata su notazione degli operanti, fotografie acquisite in servizi di osservazione, riscontri gps e riscontri testimoniali può essere ritenuta sufficiente in sede di merito; dubbi meramente congetturali sull'autenticità di documenti o sulla genuinità di identificazioni difficilmente superano il vaglio di inammissibilità in Cassazione se non supportati da elementi precisi.

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