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Sentenza

Sentenza n. 4482/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della delibera della Commissione Centrale per la definizione e l''applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell''Interno, emessa in data 27.09.2023 e notificata all''interessato in data 25.10.2023, con cui è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202316559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione recante la revoca del programma speciale di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 12, comma 2, e 13-quater, comma 2, del d.l. n. 8/1991, convertito nella l. n. 82/1991, nonché degli artt. 10 e 11 del d.m. n. 161/2004. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore o travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia grave e manifesta. In particolare, ha sostenuto che la revoca non avrebbe adeguatamente considerato la sua collaborazione con le autorità inquirenti, la persistente esposizione a pericolo e i pareri della Procura e della DDA di Napoli, secondo cui le violazioni comportamentali, pur gravi, non apparivano sufficienti a giustificare l'estromissione dal programma. L'Amministrazione ha opposto la gravità e reiterazione delle condotte, consistite anche in comportamenti offensivi e minacciosi verso gli operatori di polizia addetti alla protezione, nel mancato rispetto delle prescrizioni e nella divulgazione dello status e dell'identità connessi al programma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando unitariamente le censure. Ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione della delibera, fondata sull'art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, sul parere favorevole della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e sulle segnalazioni del Servizio centrale di protezione. Dalla documentazione sono emerse plurime e reiterate violazioni comportamentali: minacce e offese agli operatori del NOP, condotte aggressive, trasferimenti resisi necessari per ripristinare sicurezza e riservatezza, mancato rispetto delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari e disvelamento dello status protetto. Il Collegio ha attribuito rilievo ai pareri più recenti e favorevoli alla revoca della DNAA e della DDA di Napoli, ritenendo recessivi i precedenti pareri contrari o non favorevoli all'estromissione. Ha precisato che il ricorrente, quale familiare del collaboratore, occupava una posizione derivata rispetto al programma e che anche il familiare protetto è tenuto al rispetto degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 12, richiamato dall'art. 13-quater, comma 2. La permanenza di una situazione di pericolo non impone la prosecuzione delle misure quando la condotta della persona protetta sia oggettivamente incompatibile con le finalità del sistema e con la sicurezza degli operatori e della collettività. Il TAR ha inoltre affermato che la richiesta di revoca della Procura competente, accompagnata dal conforme avviso della DNAA, fa venir meno il presupposto indispensabile per il mantenimento del programma. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e dello sviluppo temporale della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82

    Gli obblighi assunti dal beneficiario del programma speciale di protezione costituiscono parametro per valutare il mantenimento delle misure.

  • art. 13-quater, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82

    Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12

    L'inosservanza degli impegni assunti ai sensi dell'art. 12 può giustificare la revoca facoltativa o la modifica delle misure, anche nei confronti del familiare inserito nel programma.

  • artt. 10 e 11 d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    La decisione richiama tali disposizioni quali norme regolatrici del programma e delle relative misure di protezione; il testo non esplicita ulteriormente il loro contenuto applicativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca facoltativa delle speciali misure di protezione può essere disposta quando la persona protetta violi reiteratamente gli obblighi comportamentali assunti, ove tali condotte risultino incompatibili con le finalità di sicurezza e riservatezza del programma e mettano in pericolo l'efficiente svolgimento del servizio di protezione.
  • Gli obblighi derivanti dal programma speciale di protezione gravano anche sul familiare del collaboratore di giustizia inserito per estensione nel programma; la posizione derivata del familiare non lo esonera dal rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 8/1991.
  • La persistente situazione di pericolo personale non impone la prosecuzione delle misure di protezione quando la condotta della persona protetta sia oggettivamente incompatibile con le finalità del sistema e prevalga, nel bilanciamento degli interessi, l'esigenza di tutelare gli operatori, la collettività e l'efficienza del programma.
  • La richiesta di revoca della Procura distrettuale antimafia competente, accompagnata dal conforme parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, fa venir meno il presupposto indispensabile per il mantenimento del programma speciale di protezione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla revoca delle misure speciali di protezione verifica l'adeguatezza dell'istruttoria, la sufficienza della motivazione e la ragionevolezza del bilanciamento effettuato, senza sostituire la valutazione amministrativa e delle autorità giudiziarie competenti in assenza di vizi macroscopici.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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