Cassazione Penale, Sentenza n. 41817/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in due motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per avere la Corte d'Appello condannato anche per un episodio del 23/11/2018 non ricompreso - secondo il ricorrente - nel capo di imputazione (che riguardava ordini del 31/10/2018 e del 27/11/2018), senza che fosse stata modificata l'imputazione né trasmessi atti al P.M.; (2) contraddittorieta' della motivazione circa la sussistenza della truffa, posto che vi era stata assoluzione dal reato di sostituzione di persona (che costituiva una delle modalità realizzative della truffa), rendendo la ricostruzione della Corte illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo l'inammissibilità per essere la doglianza relativa alla mancata correlazione tra accusa e sentenza non stata dedotta in sede di appello, come richiesto dall'art. 606 c.p.p.; sul secondo motivo l'inammissibilità perche' la Corte non puo' rivedere la valutazione di merito o riproporre una diversa lettura delle prove: la Corte territoriale aveva fornito una motivazione coerente ritenendo comunque la partecipazione consapevole agli artifici sulla base della ricezione della merce indirizzata a soggetti estranei. Conseguentemente declarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Principio della correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può giudicare su fatti non contestati. Il ricorrente invocava la violazione, ma la questione non era stata sollevata in appello
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Prescrive i limiti dell'impugnazione in cassazione: talune doglianze devono essere previamente dedotte in appello a pena di inammissibilita'; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata deduzione in sede di appello
art. 526 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso d'appello (nullità per atti inutilizzabili); la Corte ha osservato che l'appello aveva contestato la nullita' ex art. 526 ma non la mancata correlazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a Euro 3.000
Giurisprudenza: Sez. U., 30/4/1997, n. 6402
Richiamata per il principio che la Corte di Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e che la mera proposta di una diversa ricostruzione fattuale non integra vizio di legittimita'
Massime di principio
- Per sollevare in Cassazione la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e' necessario avere dedotto tale vizio gia' in sede di appello; altrimenti il motivo e' inammissibile per carenza di previo gravame
- La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimita' e non puo' rivalutare i fatti o sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito; la mera proposta di una diversa interpretazione delle prove non costituisce motivo di legittimita'
- L'assoluzione rispetto a una specifica condotta costituente una modalita' del reato non impedisce che il giudice del merito ritenga sussistente il reato sulla base di altri elementi o di diversa ricostruzione fattuale: la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e' decisiva
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente puo' essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la quantificazione puo' essere determinata equitativamente dal giudice
- Quando si contesta la 'correlazione' e l'esistenza di fatti non contestati, e' utile documentare chiaramente in appello quali atti o fatti siano stati oggetto dell'imputazione originaria e come la sentenza li abbia ecceduti, indicando anche eventuali omissioni del P.M. nella modifica dell'imputazione
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