Sentenza n. 338/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento della determina del Dirigente Generale, protocollo 62050 del 21 giugno 2022, con la quale “Letta l'istanza di riesame e le motivazioni presentate dalla ditta, viste le note prot. n.9414 del 04 febbraio 2022 e prot. N. 42530 del 18 maggio 2022 (che si allegano) redatte dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, visto il verbale di istruttoria tecnica di accertamento preventivo a firma del responsabile dell'istruttoria e per accettazione dalla ditta, non si accoglie il ricorso confermando la spesa ammessa e il contributo riportato nel D.D.S. n.2604 del 13 luglio 2021”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale che aveva respinto l'istanza di riesame e confermato la spesa ammessa e il contributo stabilito con precedente decreto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola aveva impugnato la determina dirigenziale del 21 giugno 2022, con la quale l'amministrazione regionale, all'esito del riesame e sulla base delle note dipartimentali e del verbale di istruttoria tecnica, aveva respinto il ricorso amministrativo, confermando la spesa ammessa e il contributo già riconosciuto. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 3 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, riferendo che il proprio rappresentante aveva raggiunto un accordo con l'Assessorato regionale e che la pratica era stata oggetto di altra misura di tutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, disponga dell'azione e possa rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Considerato il chiaro tenore della dichiarazione e la sopravvenienza di altra forma di tutela amministrativa, il giudice non ha esaminato il merito delle censure contro la determina impugnata. In ragione della peculiarità del caso e dell'esito in rito, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione decisoria della disposizione.
Massime di principio
- Il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
- La dichiarazione chiara del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, quando giustificata da una sopravvenuta forma di tutela relativa alla medesima pratica, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame del merito delle censure proposte contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- In presenza di una peculiarità del caso e di una definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare tra le parti le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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