Sentenza n. 3024/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Laser S.r.l. il 4/4/2023, per l’annullamento: 1) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 37 del 17 gennaio 2023, avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale - integrazione allegati.”; 2) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1168 del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 -macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.”; 3) nonché di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Laser S.r.l. il 27/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0174931 del 14.09.2023, avente ad oggetto la “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa:- la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0164185 del 29.08.2023, avente ad oggetto l'“Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. – RETTIFICA.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni e note dell’ASL relative alla regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e al recupero del saldo amministrativo-contabile
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato le deliberazioni dell’ASL concernenti la definizione della regressione tariffaria unica e i successivi atti di rettifica, integrazione e recupero delle somme ritenute dovute. Ha contestato, in particolare, la contabilizzazione del fatturato, la determinazione del fatturato liquidabile e non liquidabile, l’assenza di adeguata motivazione, nonché le modalità e i tempi della regressione tariffaria. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente corrispettivi patrimoniali derivanti dal rapporto contrattuale con la struttura accreditata. La ricorrente ha successivamente aderito all’eccezione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di regressione tariffaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha distinto le controversie relative all’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria, come la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima e la ripartizione delle risorse, da quelle riguardanti l’effettiva debenza dei corrispettivi e le modalità di calcolo o recupero della regressione tariffaria. Nel caso concreto, le censure non investivano gli atti a monte di programmazione sanitaria né i criteri generali della regressione, ma soltanto il come e il quando della loro applicazione e il recupero delle somme ritenute dovute. Gli atti di recupero sono stati qualificati come atti privatistici, espressivi non di potere autoritativo ma dell’attuazione del rapporto contrattuale. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, da riproporre davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate in ragione del mutamento e del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”
Nell’ambito dei rapporti di concessione di pubblico servizio, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
art. 11 c.p.a.
“saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi per le prestazioni erogate, comprese le singole voci di calcolo della regressione tariffaria, senza mettere in discussione l’esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria.
- Rientrano invece nella giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, quali la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali.
- Gli atti con cui l’azienda sanitaria applica i criteri contrattuali di regressione tariffaria e procede al recupero di somme ritenute non dovute hanno natura privatistica quando non esprimono un potere autoritativo, ma costituiscono attuazione del rapporto contrattuale e incidono soltanto sull’entità del corrispettivo.
- In caso di difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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