Cassazione Civile, Sentenza n. 21976/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti (pignoramento notificato il 6 aprile 2004 su un fabbricato commerciale in Licata). Il ricorrente deduceva di non essere proprietario dell'immobile (sostenendo che l'immobile appartenesse a Rosa Faraci e ai coeredi di Giacomo Zirafi) e che, pertanto, il pignoramento fosse illegittimo; chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento al fine di ottenere una diversa distribuzione delle spese di lite. In appello era stato ritenuto che egli avesse accettato l'eredità (presunta o tacita) ai sensi degli artt. 485 e 476 c.c., con effetti retroattivi ai sensi dell'art. 459 c.c.; in cassazione il ricorrente denunciava falsa applicazione degli artt. 459, 476 e 485 c.c. e contestava che i presupposti dell'accettazione esistessero al momento della notifica del pignoramento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire del debitore esecutato a contestare, con opposizione ex art. 615 c.p.c., la proprietà dei beni pignorati. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il debitore esecutato non ha interesse ad agire proponendo opposizione basata sulla mancanza di proprietà del bene pignorato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore di Siena NPL 2018 S.r.l. (liquidate in complessivi €5.600,00 più €200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
Rimedio processuale utilizzato dal ricorrente per opporsi all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che tale rimedio sia inammissibile quando il debitore deduca semplicemente di non essere proprietario del bene pignorato, per difetto di interesse ad agire.
art. 100 cod. proc. civ.
Principio sull'interesse ad agire: la Corte ha applicato la regola secondo cui il debitore esecutato manca del necessario interesse a proporre opposizione all'esecuzione per dedurre di non essere proprietario dei beni pignorati.
art. 459 cod. civ.
Norma sull'efficacia temporale dell'accettazione dell'eredità: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'accettazione produca effetti retroattivi all'apertura della successione; la Cassazione, però, ha deciso il ricorso sul profilo dell'inammissibilità procedurale senza entrare nel merito di una diversa qualificazione degli effetti processuali.
art. 485 cod. civ.
Previsione della presunzione di accettazione per il possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi dopo la morte: la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente tale possesso come presunzione di accettazione, questione contestata dal ricorrente.
art. 476 cod. civ.
Riguarda l'accettazione tacita dell'eredità tramite atti incompatibili con la rinuncia: la Corte d'appello aveva ritenuto che atti giudiziari posti in essere dal ricorrente fossero idonei a integrare accettazione tacita; la Cassazione non ha ammissibilità del ricorso perciò non ha risolto il contrasto meramente sui criteri di qualifica.
art. 360-bis cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di cassazione e le relative deduzioni: citata in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente riguardo ai precedenti invocati dal ricorrente.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-bis e comma 1-quater)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il debitore esecutato, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., di norma non ha interesse ad agire nel solo modo di contestare di non essere proprietario del bene pignorato; tale opposizione viene frequentemente dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- Chi vanta la titolarità del diritto reale sull'immobile pignorato (terzo proprietario o coerede che dimostra titolo) deve far valere la propria qualità tramite gli strumenti processuali propri (es. opposizione di terzo o azione declarativa) e non mediante l'opposizione proposta dal debitore esecutato.
- La valutazione sulla sussistenza dell'accettazione (presunta o tacita) dell'eredità rileva ai fini della legittimazione a essere aggrediti con espropriazione; tuttavia, le questioni di retroattività degli effetti dell'accettazione e la loro incidenza sulla legittimazione processuale richiedono specifica cognizione e non sempre giustificano un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore.
- Se si è divenuti eredi successivamente al pignoramento, la retroattività dell'accettazione può avere effetti sostanziali ma non sempre è idonea, da sola, a sanare la mancanza di interesse processuale del debitore nell'impugnare tramite opposizione all'esecuzione: è opportuno esperire l'azione giudiziaria idonea ad accertare la qualità di erede e i relativi effetti rispetto agli atti esecutivi.
- In situazioni analoghe, è consigliabile valutare preventivamente quale rimedio processuale sia quello corretto (opposizione di terzo, azione di accertamento, eccezioni specifiche) prima di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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