Cassazione Penale, Ordinanza n. 03100/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il solo motivo dedotto era reiterativo di censure già esaminate e, in ogni caso, manifestamente infondato perché attinente alla discrezionale valutazione del giudice di merito nella commisurazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio: ha sostenuto che la pena fosse stata quantificata in misura eccessiva, anche rispetto al minimo edittale, nell'ambito dell'ipotesi attenuata richiamata nella decisione di merito. La Corte di cassazione osserva che la doglianza ripropone profili già esaminati e disattesi dal giudice territoriale con argomenti ritenuti corretti, ed è comunque manifestamente infondata perché la determinazione della pena base, nonché la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
La pronuncia richiama l'ipotesi attenuata prevista dalla norma solo come parametro del trattamento sanzionatorio oggetto di censura, senza mettere in discussione in astratto la sua applicabilità; il motivo è stato però ritenuto infondato perché diretto a contestare la quantificazione della pena.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri indicati dalla norma, che orientano la valutazione giudiziale sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere.
Massime di principio
- La censura che si limiti a contestare la misura della pena, senza denunciare una specifica violazione dei criteri legali di commisurazione o un vizio logicamente apprezzabile della motivazione, è destinata a essere dichiarata inammissibile o comunque infondata.
- La graduazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- È inammissibile il ricorso che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
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