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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21083/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: contestazione di vizio di motivazione e violazione di legge per mancata autonoma valutazione degli indizi da parte del giudice, omessa trasmissione e mancata acquisizione di una nota di aggiornamento dei Carabinieri (e relativi file audio), utilizzabilità di atti ritenuti successivi al termine delle indagini preliminari, richiesta di accertamento tecnico sul tipo botanico delle piante sequestrate (per escludere che si trattasse di canapa sativa "light" non vietata), mancato confronto con la qualificazione alternativa dei fatti come istigazione a delinquere e carenza di motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al capo 7) dell'imputazione cautelare (coltivazione nella piantagione di San Nicolò d'Arcidano).

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 7) dell'imputazione cautelare (coltivazione nella piantagione di San Nicolò d'Arcidano) per omissione di pronuncia su specifiche deduzioni difensive, disponendo il rinvio al Tribunale per il riesame in diversa composizione per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto (tutte le altre censure) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che il G.i.p. avesse operato una valutazione autonoma rispetto alla richiesta del P.M., che la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. non fosse stata superata così da far venire meno la custodia cautelare anche escludendo la nota dei Carabinieri contestata, e ha ritenuto infondate o adeguatamente respinte le altre doglianze (anche con richiamo al principio secondo cui ai fini del reato di coltivazione è sufficiente la conformità botanica e l'attitudine delle piante a produrre sostanza stupefacente). La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, 74, 80)

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti: art. 74 (associazione finalizzata al traffico) e artt. 73 e 80 (delitti relativi a produzione e traffico) sono stati il fondamento giuridico delle contestazioni; la Corte ha ritenuto sussistente la configurazione del reato ex art. 74 per la maggior parte delle imputazioni.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    commi 5, 9, 10 (richiamati nel ricorso)

    Regole procedurali sul procedimento davanti al Tribunale del riesame: censurate omissioni di trasmissione e di acquisizione di atti e la presunta mancanza di autonoma motivazione del Tribunale; la Corte ha verificato la correttezza formale e l'autonomia valutativa del giudice del riesame.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c-bis (richiamati)

    Regole sulla motivazione dell'ordinanza cautelare e nullità per omessa considerazione di elementi decisivi: la Corte ha ritenuto in parte fondata la doglianza relativa alla mancata pronuncia sul capo 7), mentre ha ritenuto sufficienti le motivazioni sugli altri punti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    comma 3, ultimo periodo (richiamato)

    Presunzione relativa di pericolosità in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, anche eliminando il riferimento alla nota dei Carabinieri contestata, non fossero stati forniti elementi idonei a superare la presunzione e dunque la misura cautelare restasse adeguata.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Disciplina sull'inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza massima delle indagini preliminari: il ricorrente sosteneva che la nota dei Carabinieri contenesse atti posteriori al termine utile; la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento rispetto al mantenimento della misura cautelare, essendo comunque insuperata la presunzione di pericolosità.

  • art. 414 cod. pen.

    Regola sul possibile mutamento della qualificazione giuridica dei fatti: la difesa prospettava la diversa qualificazione come istigazione a delinquere; il Tribunale ha implicitamente e adeguatamente respinto tale riclassificazione, e la Corte ha ritenuto la decisione immune da vizi rilevanti.

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (sent. Caruso)

    Principio giurisprudenziale richiamato: per il reato di coltivazione di stupefacenti è sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico vietato e la sua attitudine a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente; non è sempre necessaria la determinazione immediata della quantità di principio attivo.

  • art. 26 d.P.R. 309/1990 e sentenza Sez. U n. 30475 del 30/05/2019

    Richiami alla distinzione tra canapa sativa coltivabile e piante vietate: la difesa invocava la possibilità che si trattasse di canapa "light"; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'automatica esclusione del reato solo alla corretta identificazione botanica e alle modalità di coltivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti di rito conseguenti all'annullamento parziale e al rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice deve dimostrare in motivazione l'autonomia rispetto alla richiesta del P.M.; tuttavia l'autonomia può essere desunta anche da atti concreti (es. rigetto delle richieste per molti indagati).
  • La mera assenza di alcune note o file nelle carte non determina automaticamente l'annullamento della misura: la difesa deve dimostrare che la mancata acquisizione ha inciso sull'esito valutativo e che, senza quei documenti, la presunzione di pericolosità è superata.
  • Per i reati di coltivazione di stupefacenti la giurisprudenza di legittimità consente di configurare il reato sulla base della conformità botanica e dell'attitudine delle piante a produrre sostanza stupefacente, senza necessità di immediata determinazione chimica del principio attivo.
  • Se la difesa prospetta una diversa qualificazione giuridica (es. istigazione a delinquere), il giudice deve confrontarsi esplicitamente con l'argomentazione; in mancanza di un’efficace dimostrazione difensiva, il rifiuto o l'omessa pronuncia possono essere valutati dalla cassazione, con esito eventualmente favorevole alla difesa quando l'omissione sia decisiva.
  • La contestazione di utilizzabilità di atti ritenuti compiuti oltre i termini delle indagini deve essere provata con precisione e collegata alla rilevanza di tali atti per le esigenze cautelari; altrimenti la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. può mantenere la misura.
  • Un successo parziale (annullamento limitato a singoli capi) è possibile quando il ricorso evidenzia omissioni specifiche e circostanziate non valutate dal giudice di merito, mentre il resto dell'ordinanza risulta sufficientemente motivato.

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