Sentenza del 14/10/2020 n. 22161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARSU per l'anno 2006 (Euro 39.597,12) per carenza di motivazione e per illegittimità della tariffa applicata in base alla Delibera comunale n. 49/2006; il ricorrente sosteneva violazione del D.Lgs. n. 507/1993 (art. 68) e chiedeva riduzione della tariffa per carattere stagionale dell'attività alberghiera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva censurato la delibera comunale per eccessiva disparità tariffaria. La Cassazione ha affermato che i Comuni hanno discrezionalità nel distinguere categorie (es. alberghi vs abitazioni) e non sono tenuti a motivare specificamente la maggiore quantificazione per gli alberghi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; il contribuente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (Euro 6.000,00). Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato rigettato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68
"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri"
Imposta l'obbligo per i Comuni di adottare un regolamento con classificazione delle categorie e articolazione delle tariffe; riconosce la possibilità di distinguere tra alberghi e abitazioni in funzione della diversa potenzialità di rifiuti.
Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 69
Richiamato in relazione ai rapporti tra tariffe e costi del servizio: la relazione tariffa/costo è elemento di riscontro, ma non impone una proporzione fissa tra categorie.
Trattato CE (art. 175 poi art. 192 TFUE) e Direttiva 2006/12/CE, art. 15
Citati dal ricorrente richiamando il principio "chi inquina paga"; la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo per giustificare l'annullamento della delibera comunale.
Legge n. 241 del 1990, articolo 3
Riferita alla motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento contenesse le informazioni necessarie e non era viziata per insufficiente motivazione.
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Richiamata in relazione ai diritti di difesa del contribuente e ai contenuti della motivazione dell'atto impositivo; la censura è stata ritenuta infondata.
Codice di Procedura Civile, articolo 360 (motivi di cassazione)
Articolo invocato per le censure di diritto (violazione di norme), utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Riferito alla presenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nel classificare categorie di utenza (es. alberghi vs abitazioni) e possono applicare tariffe più elevate per gli esercizi alberghieri senza dover fornire una motivazione dettagliata della differenziazione, purché la classificazione sia prevista nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 507/1993.
- La maggiore produzione di rifiuti da parte degli alberghi rispetto alle abitazioni è considerata un dato di comune esperienza e giustifica, di per sé, una tariffazione differenziata; il carattere stagionale dell'attività non determina automaticamente una riduzione tariffaria, che rimane discrezionale per l'ente impositore.
- Per essere annullata, una delibera tariffaria comunale deve risultare manifestamente irragionevole o arbitraria rispetto ai criteri previsti; il mero scostamento quantitativo tra tariffe non è sufficiente a dimostrarne la illegittimità senza ulteriori profili di vizio.
- La cartella esattoriale deve contenere informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa per consentire la difesa del contribuente; se tali informazioni sono presenti la censura sulla carenza di motivazione è infondata.
- In sede di cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.), la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito.
- I rapporti tra tariffe e costi del servizio sono un elemento di riscontro della legittimità delle tariffe comunali, ma non impongono una proporzione fissa tra le tariffe applicate alle diverse categorie.
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