Ordinanza n. 63/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Brindisi di improcedibilità Cat. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, notificato in data 21 ottobre 2025, dell'istanza inoltrata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi per il rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- concesso per motivi di lavoro subordinato scaduto il 03/09/2023, a mezzo kit postale cod. n. -OMISSIS- e ass. n. -OMISSIS-, dal cittadino straniero -OMISSIS-, n. 02/10/2002 Marocco; -nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; nonché -del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi del 17 novembre 2025, comunicato a mezzo PEC, recante diniego dell'istanza di riesame in autotutela proposta in data 31 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di improcedibilità dell'istanza per il rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno e successivo diniego del riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore di improcedibilità dell'istanza presentata per ottenere il duplicato di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto il 3 settembre 2023, nonché il successivo provvedimento con cui il dirigente dell'Ufficio Immigrazione ha respinto l'istanza di riesame in autotutela. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'improcedibilità era stata dichiarata perché il ricorrente non si era presentato all'appuntamento fissato dal sistema di Poste Italiane per il 30 giugno 2024, necessario per formalizzare l'istanza, sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici e compiere gli ulteriori adempimenti. L'amministrazione ha dedotto che tale mancata presentazione dimostrasse il disinteresse dell'interessato e ha rappresentato la possibilità di presentare una nuova istanza, anche evidenziando l'eventuale necessità di ottenere un permesso di soggiorno per partecipare a un procedimento penale nella qualità di imputato. Il giudice ha esaminato la domanda nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabili né il fumus boni iuris né il periculum in mora. Quanto al fumus, allo stato degli atti non è risultato che il ricorrente avesse documentato un persistente interesse alla definizione dell'istanza, considerato che non si era presentato all'appuntamento fissato per gli adempimenti necessari alla formalizzazione della richiesta e ai rilievi foto-dattiloscopici. Quanto al periculum, il giudice ha valorizzato la possibilità, indicata dall'amministrazione, di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per rappresentare la necessità di un permesso di soggiorno ai fini della partecipazione al procedimento penale e, comunque, di presentare una nuova istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza di uno solo dei due requisiti giustifica il rigetto dell'istanza.
- La mancata presentazione dell'interessato all'appuntamento fissato per formalizzare l'istanza di rilascio o duplicato del permesso di soggiorno, effettuare i rilievi foto-dattiloscopici e compiere gli adempimenti di rito può essere valorizzata dall'amministrazione, in sede di valutazione sommaria cautelare, quale indice di carenza di un persistente interesse alla procedura.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'interessato disponga di strumenti alternativi per rappresentare una specifica esigenza di soggiorno connessa alla partecipazione a un procedimento penale e possa comunque presentare una nuova istanza per il rilascio del titolo.
- La valutazione cautelare della legittimità dell'atto e dell'urgenza della tutela è effettuata sulla base degli elementi documentati e della situazione concreta esistente al momento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →