Sentenza del 18/04/2017 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Aliquote - Revoca aliquota agevolata mutuo prima casa - Decadenza potere accertativo - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la revoca dell'aliquota agevolata prevista per l'acquisto della prima casa, applicata in sede di registrazione dell'atto. Il contribuente aveva dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza nell'immobile, ma tale trasferimento non è stato successivamente effettuato o è divenuto ineseguibile. La questione principale consiste nello stabilire da quando decorra il termine triennale di decadenza per l'esercizio del potere accertativo dell'Amministrazione: dalla registrazione dell'atto oppure dalla scadenza del termine entro il quale il trasferimento della residenza avrebbe dovuto essere realizzato.
La decisione
È stato affermato che l'avviso di liquidazione con applicazione dell'aliquota ordinaria e della soprattassa è soggetto al termine triennale di decadenza previsto dall'art. 74, comma 2, del D.P.R. 634/1972. Il termine non decorre dalla registrazione dell'atto, perché al momento della registrazione il proposito di trasferire la residenza era ancora attuabile. La decorrenza inizia invece dal momento in cui tale proposito rimane ineseguito o ineseguibile, individuato nel diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. La decisione riconosce quindi all'Amministrazione la possibilità di accertare la decadenza entro tre anni da tale momento, e non entro tre anni dalla registrazione.
Norme richiamate
Art. 74, comma 2, del D.P.R. 634/1972
termine triennale di decadenza
Il potere dell'Amministrazione di recuperare l'imposta ordinaria e la soprattassa è soggetto a un termine di decadenza di tre anni. In caso di mancato trasferimento della residenza richiesto per l'agevolazione prima casa, il termine decorre dalla scadenza del diciottesimo mese successivo alla registrazione, quando l'inadempimento diventa definitivo o comunque accertabile.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale dipende da un comportamento futuro del contribuente, il termine per l'accertamento può decorrere non dal momento dell'atto originario, ma dalla scadenza del termine previsto per adempiere alla condizione.
- Per l'agevolazione prima casa, il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla registrazione può comportare il recupero dell'imposta ordinaria e delle somme accessorie.
- La decadenza dell'Amministrazione va verificata calcolando tre anni dalla scadenza del termine per trasferire la residenza, non semplicemente dalla data di registrazione dell'acquisto.
- Se al momento della registrazione il requisito futuro era ancora realizzabile, l'Amministrazione non è necessariamente decaduta per non aver contestato subito l'agevolazione.
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