Sentenza n. 682/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione di C.C. n. 57 del 19.9.2024, pubblicata successivamente, avente ad oggetto “progetto Nuovo Complesso Parrocchiale San Vito in Capaccio Scalo Piazza Santini – Approvazione in variante al vigente P.R.G.”; b) della deliberazione di G.C. n. 445 del 12.9.2024, pubblicata in data 18.9.2024, recante “Osservazioni alla Variante Urbanistica al vigente PRG, riguardante la realizzazione del Nuovo complesso parrocchiale San Vito a seguito di demolizione dell’esistente, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24.4.2024 - Provvedimenti”; c) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi, ove necessario e per quanto di interesse: 1) della deliberazione di C.C. n. 21 del 24.4.2024 avente ad oggetto l’adozione in variante al vigente P.R.G.; 2) del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con verbale n. 7 del 22.2.2023, non conosciuto; 3) del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla locale Soprintendenza con nota MIC_SABAP-SA-05/09/2023-0020185-P class. 34.43.01/168.164, non conosciuto; 4) dell’autorizzazione paesaggistica n. 102 del 26.9.2023; 5) della nota comunale prot. n. 48188 del 24.11.2023 recante il parere condizionato di non assoggettabilità al procedimento di VAS della Variante Urbanistica del Nuovo Complesso Parrocchiale San Vito; 6) del parere favorevole rilasciato dal Genio Civile di Salerno con nota prot. n. PG/2024/0206847 del 23.4.2024; 7) del Decreto della Provincia di Salerno n. 117 - prot. n. 36859 del 10.9.2024 con il quale è stata dichiarata la coerenza della variante con le strategie a scala sovracomunale con riferimento al PTCP; 8) della relazione istruttoria datata 11.9.2024 a firma del competente responsabile comunale, non conosciuta; 9) delle controdeduzioni a firma del tecnico incaricato, geom. Carlo Voza, non conosciute; 10) di ogni altro atto non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante puntuale al PRG per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale San Vito, nonché atti presupposti paesaggistici, ambientali e di coerenza urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la variante urbanistica e gli atti connessi deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/2000, del d.m. 1444/1968, del d.P.R. 380/2001, della normativa regionale campana sul governo del territorio, del PRG e delle NTA comunali, della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e sviamento, sostenendo che l'intervento avrebbe inciso su un'area classificata G2 e ricompresa nel comparto storico-artistico dei Borghi della Riforma, soggetta a tutela e, secondo la prospettazione attorea, a inedificabilità. Sono stati inoltre dedotti l'incompetenza del Consiglio comunale, la mancata individuazione del corretto procedimento di variante, il contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati, il consumo di suolo, la violazione degli standard urbanistici, l'insufficiente esame delle osservazioni, l'illegittimità della verifica di non assoggettabilità a VAS, l'inadeguatezza del parere della Soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica e l'insufficiente motivazione del decreto provinciale di coerenza con il PTCP. In via preliminare, il Comune e gli altri resistenti hanno contestato la sussistenza dell'interesse a ricorrere, rilevando che il ricorrente si era limitato a invocare la vicinitas senza allegare uno specifico pregiudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La vicinitas non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'interesse concreto e attuale all'impugnazione: il ricorrente deve allegare e, se contestato, provare uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato quale depauperamento avrebbe subito; l'immobile e l'area dell'intervento risultavano separati dalla viabilità pubblica e dal parco pubblico, non emergevano violazioni di confini, distanze, luci o vedute e la parte non edificata dell'area avrebbe continuato a essere fruibile dalla collettività. Il TAR ha comunque aggiunto che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito. Ha ritenuto che la variante consentisse un incremento volumetrico di un edificio esistente senza mutamento della destinazione G2 e che l'intervento costituisse un'opera di urbanizzazione secondaria, comprensiva della chiesa e delle relative pertinenze. Ha escluso il difetto di motivazione delle scelte urbanistiche, richiamando la natura generalmente discrezionale di tali scelte e l'assenza, nel caso concreto, di una delle ipotesi che impongono una motivazione rafforzata. Ha ritenuto non fondate le censure procedimentali e di incompetenza, ha qualificato il vincolo urbanistico come conformativo e relativo, ha escluso la manifesta irragionevolezza della verifica di non assoggettabilità a VAS, ha ritenuto adeguato il parere della Soprintendenza, corredato da prescrizioni sostanziali, e ha giudicato sufficiente il decreto provinciale di coerenza con il PTCP. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, assicurando il contraddittorio processuale.
art. 16, comma 8, d.P.R. 380/2001
gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle “chiese e altri edifici religiosi”
La disposizione è utilizzata per qualificare chiese e altri edifici religiosi come opere di urbanizzazione secondaria.
art. 2, comma 1, l. 1 agosto 2003, n. 206
Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1
Le pertinenze degli edifici di culto e le strutture destinate alle attività di oratorio sono equiparate alle opere di urbanizzazione secondaria.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Costituisce il riferimento normativo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata per l'intervento.
d.m. 1444/1968
È stato invocato dal ricorrente in relazione agli standard urbanistici; il TAR non ha ravvisato, in concreto, la violazione dedotta.
artt. 42 e 48 d.lgs. 267/2000
Sono stati invocati per contestare la competenza degli organi comunali; la censura è stata ritenuta priva di fondamento.
l. 16/2004 Regione Campania e regolamento regionale n. 5/2011
Costituiscono la disciplina regionale richiamata per contestare il procedimento di variante urbanistica; il TAR ha escluso le dedotte violazioni.
Massime di principio
- La vicinitas rispetto all'area interessata da un intervento urbanistico o edilizio non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall'atto impugnato e, ove contestato, deve precisarlo e provarlo nel processo.
- Le scelte urbanistiche costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili per errori di fatto, abnorme illogicità, violazioni procedurali o lesione di affidamenti e aspettative qualificate, non per il solo dissenso del privato rispetto alla soluzione pianificatoria adottata.
- L'onere di motivazione delle scelte urbanistiche è normalmente assolto mediante l'indicazione dei criteri generali e dei profili complessivi della pianificazione; una motivazione rafforzata è necessaria soltanto nelle ipotesi in cui la scelta incida su situazioni qualificate, quali il superamento degli standard minimi, una convenzione di lottizzazione efficace, un giudicato favorevole sul titolo edilizio o la destinazione agricola di un fondo totalmente intercluso.
- La realizzazione o l'ampliamento di edifici di culto e delle relative pertinenze può costituire opera di urbanizzazione secondaria; tale qualificazione rileva nella valutazione dell'interesse pubblico dell'intervento e del relativo carico urbanistico.
- Nella verifica di assoggettabilità a VAS, la valutazione delle alternative progettuali e dell'alternativa zero non costituisce necessariamente un requisito autonomo della fase di screening, appartenendo propriamente alla successiva fase di VAS piena, salva la necessità di rispettare i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica e il divieto di manifesta irragionevolezza.
- La coerenza di una variante locale con uno strumento di pianificazione sovraordinato non richiede la piena coincidenza di ogni scelta comunale con gli indirizzi del piano, ma l'assenza di contraddizione con le strategie generali da esso perseguite.
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