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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37404/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una rettifica fiscale emessa per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società immobiliare e, per riflesso, dei soci, incentrata su presunte sottofatturazioni nella cessione di immobili appartenenti a due complessi edilizi. L'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, recuperato ritenute per utili asseritamente distribuiti ai soci e irrogato sanzioni; ai soci erano stati notificati avvisi fondati sulla presunta distribuzione di utili extracontabili per la ristretta base sociale. La CTR aveva accolto solo parzialmente gli appelli, ritenendo non sufficientemente provata la pretesa erariale: aveva escluso adeguati elementi probatori, valorizzando l'assenza di una dimostrazione di antieconomicità complessiva dell'attività, la ritenuta non decisività dello scostamento dai valori OMI/FIAIP e il mancato emergere di anomalie dalle indagini finanziarie. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, oltre a norme su onere della prova e presunzioni, sostenendo che la CTR abbia illegittimamente negato valore al quadro indiziario complessivo e abbia invertito l'onere probatorio, omettendo di considerare che la verifica era basata su più elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; con il secondo denuncia omesso esame di fatti decisivi per non aver la CTR valutato gli indizi posti a fondamento dell'accertamento. La Corte ritiene fondato il primo motivo, assorbito il secondo, perché il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare complessivamente tutti gli elementi indiziari e non scartarli isolatamente; l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando l'insieme delle presunzioni faccia dubitare della completezza e fedeltà delle scritture, gravando sul contribuente l'onere della prova contraria.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è fondata sull'erronea valutazione della prova presuntiva da parte del giudice di merito, che ha omesso una sintesi complessiva degli indizi utilizzati dall'Ufficio per sostenere la pretesa di maggiori ricavi da sottofatturazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di violazione di legge in relazione alla corretta applicazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, se sostenuto da presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA consente la rettifica induttiva del reddito/corrispettivi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità inattendibile o antieconomica.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta offerto un quadro presuntivo idoneo dall'Ufficio, deve fornire la prova contraria della correttezza delle dichiarazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce la presunzione come inferenza da un fatto noto a un fatto ignoto; richiamato per la corretta ricostruzione logica del ragionamento presuntivo.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate complessivamente e non in modo atomistico; il controllo di legittimità investe anche la corretta sussunzione dei fatti sotto tali requisiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197

    È la base normativa dell'introduzione del rito camerale applicato al ricorso.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando plurimi elementi indiziari, valutati unitariamente, facciano seriamente dubitare della completezza e attendibilità della contabilità.
  • La prova presuntiva non va apprezzata in modo atomistico: il giudice deve considerare tutti gli indizi nel loro complesso e nella reciproca integrazione, poiché anche elementi singolarmente equivoci possono assumere rilevanza se letti in combinazione.
  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, l'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
  • Il controllo di legittimità può investire la corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito abbia erroneamente negato valore a elementi indiziari rilevanti o li abbia valutati separatamente senza una sintesi complessiva.
  • Lo scostamento tra prezzi dichiarati e valori di riferimento di mercato può costituire solo uno degli indici della sottofatturazione, da apprezzare insieme ad altri elementi sintomatici di antieconomicità e incongruenza delle operazioni.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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